
“Partendo dal presupposto che, nel nostro ordinamento, sia in sede sportiva, sia penale, vige il principio di presunzione di innocenza, per cui, allo stato, si parla soltanto di ipotesi accusatorie, peraltro non conosciute nei dettagli, gli addebiti mossi al calciatore sono gravi e, in caso di affermazione di responsabilità, determinerebbero sanzioni molto pesanti"
"Sul piano sportivo, l'alterazione di due gare, con esito positivo, che peraltro potrebbe essere aggravata dalla partecipazione ad una associazione, espone a sanzioni non inferiori a 4 anni di squalifica. Dal punto di vista penale, le gare oggetto dell'indagine (Modena-Avellino e Avellino-Reggina) si sono disputate nel maggio 2014, prima, quindi, che entrasse in vigore la nuova disciplina sanzionatoria, che ha fortemente inasprito le pene per il reato di frode sportiva: per cui la misura edittale applicabile consiste nella reclusione da tre mesi a due anni, con multa fino a 25.000,00 euro".
"Non bisogna trascurare, però - conclude Grassani - che su Izzo graverebbe, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, anche l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, che, in ragione della gravità del comportamento, ove tale reato venisse ritenuto esistente ed integrato, può dar luogo a pene detentive più pesanti". Izzo dal canto suo ha ripetito di non aver mai pensato di alterare le partite.
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