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“Spiace constare – scrive Amico – che l’articolo riporta notizie non veritiere e affermazioni erroneamente attribuite alle ‘motivazioni della sentenza’, che risultano gravemente lesive dell’immagine e della reputazione della scrivente. In particolare non corrisponde al vero che la pronuncia del TAR avrebbe affermato che la società Amico non può essere titolare di due concessioni analoghe nello stesso demanio portuale; l’Amministrazione avrebbe anteposto le ragioni privatistiche di Amico alle finalità pubbliche dell’area; la concessione è stata assegnata a una società terza, ancora da individuare, e quindi non sarebbe potuto dar luogo alle consuete procedure sulla trasparenza delle società, che sussisterebbe un contrasto tra il business plan di Amico, che si sviluppa su dieci anni, rispetto alla durata della concessione che è ventennale e che la ricaduta occupazionale di Amico sarebbe stata sovrastimata. La sentenza, infatti, ha accolto il ricorso solo per irregolarità procedurali ravvisate nell’iter amministrativo che ha portato alla delibera impugnata”.
IL COMMENTO
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