IL COMUNICATO DELL'INPS - “A seguito del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che ha previsto l’ulteriore proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei quindici giorni di congedo per emergenza COVID-19 per la cura dei figli”, ha spiegato l’Inps. “Si ricorda che il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, individuale e di coppia, di quindici giorni per nucleo familiare. La fruizione, inoltre, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore”.
Ricordiamo che il congedo parentale può essere usufruito solamente da uno dei due genitori o da entrambi, ma con lo stesso numero di giorni a disposizione, quindi in maniera alternata. Il totale per ogni famiglia, quindi, resta di 15 giorni. Inoltre è possibile usufruire del congedo parentale per il Covid-19 solamente nel caso in cui l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività lavorativa o non sia disoccupato.
A CHI SPETTA - Possono aderire al congedo parentale i genitori (e affidatari) per i figli fino ai 12 anni (con retribuzione al 50%) oppure con figli fra i 12 e i 16 anni (a retribuzione zero). La fruizione di questo congedo, si legge nel decreto, “è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore”. Per ottenerlo, quindi, entrambi i genitori devono lavorare e “nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa”.
Un dato importante: non vi sono limiti di età in caso di persone con disabilità.
LA DOMANDA - I genitori lavoratori nel settore privato che vogliano fruire del congedo COVID-19 dovranno presentare apposita istanza al proprio datore di lavoro e all’Inps, seguendo la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, presente sul sito dell’Istituto in questione. Si ricorda che dal 14 aprile l’accesso ai servizi telematici dell'Insp è contingentato, dal lunedì al venerdì, in base ai seguenti orari giornalieri:
- dalle ore 8 alle ore 16 i servizi saranno disponibili per Patronati e Intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
- dalle ore 16 alle ore 8 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni dovranno presentare la domanda soltanto al datore di lavoro. I genitori lavoratori del settore pubblico dovranno, invece, presentare tale domanda di congedo COVID -19, direttamente alla propria Amministrazione pubblica, con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
IL COMMENTO
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