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Attualità

La proroga era necessaria per garantire il buon esito della composizione negoziata. Diversamente la Sampdoria non si sarebbe potuta iscrivere al campionato di Serie B
1 minuto e 37 secondi di lettura
di Matteo Angeli

Ancora un salvagente dal Tribunale. Con un nuovo decreto del 3 giugno, infatti, il Tribunale di Genova ha concesso altri 120 giorni alla Sampdoria. Fino a settembre nessun creditore potrà chiedere istanza di fallimento del club blucerchiato.

La proroga era necessaria per garantire il buon esito della composizione negoziata e permettere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione con i creditori e l’agenzia delle entrate. Un altro passo che potrà permettere al club di iscriversi al campionato di Serie B. Senza, sarebbe stato esposto dal 6 giugno alle iniziative dei creditori. Entro il 20 giugno dovrà esserci la consegna di tutta la documentazione alla Covisoc compresa l'approvazione del bilancio del club per arrivare puntuali all'appuntamento con l'iscrizione.

La decisione è stata presa a seguito anche della presa d’atto della delibera assunta dall’assemblea dei soci e del 31 maggio scorso e del parere positivo dell’esperto nominato dalla Camera di Commercio che ha confermato che le trattative si stanno svolgendo secondo buona fede e correttezza con tutti i creditori interessati, che ora devono esprimersi sulle proposte della società, migliorate dall’offerta di Raddrizzani.


Si legge nel testo del documento firmato dal giudice ANDREA BALBA..."i creditori della società non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
- fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non potrà essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non potranno, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di negoziazione assistita.