Vai all'articolo sul sito completo

Politica

Ecco le indicazioni per il voto a domicilio, voto assistito e per quello dei degenti in ospedali o case di cura
2 minuti e 33 secondi di lettura
di Au. B.

GENOVA - Saranno 1.348.601 gli elettori liguri chiamati alle urne domenica 27 e lunedì 28 ottobre per eleggere il presidente della Regione Liguria insieme ai 30 componenti dell’assemblea legislativa. Sul totale degli aventi diritto, 653.064 sono gli elettori della Città metropolitana di Genova, 161.132 quelli della Provincia di Imperia, 170.806 quelli della Provincia della Spezia, 216.985 quelli della Provincia di Savona e 146.614 quelli all’estero.

In questa tornata elettorale Regione Liguria sarà l’unica realtà ad andare al voto: l’ente ha quindi stipulato un accordo con il Ministero dell’Interno per la concessione della piattaforma SIEL (Sistema Informativo Elettorale) al fine della diffusione dei dati elettorali.
Nel frattempo, sul sito istituzionale della Regione Liguria è attiva una sezione dedicata alle elezioni, raggiungibile direttamente dalla home page https://www.regione.liguria.it/, dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie. La sezione verrà aggiornata con tutte le indicazioni e le scadenze. Il link diretto è: https://www.regione.liguria.it/homepage-attivita-istituzionale/elezioni/elezioni-regionali-2024.html.

VOTO DOMICILIARE

Gli elettori affetti da gravi infermità, impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione, che risiedono nel territorio della regione, possono votare a domicilio.
La richiesta (contenente la dichiarazione di esprimere il voto presso la propria dimora, l’indirizzo dell’abitazione e un recapito telefonico) deve pervenire entro il 7 ottobre 2024 al Sindaco del proprio comune di residenza e deve essere corredata da:
- una copia della tessera elettorale;
- un certificato medico della ASL.

VOTO ASSISTITO

Gli elettori fisicamente impediti (non vedenti, amputati delle mani o affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto all’assistenza di un accompagnatore di fiducia per esprimere il proprio voto. L’elettore sarà ammesso al voto con l’aiuto dell’accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
- quando si presenta al seggio con la tessera elettorale sulla quale è apposta l’annotazione
permanente del diritto al voto assistito;
- quando l’impedimento fisico sia evidente;
- quando l’elettore è in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile;
- quando esibisca l’apposito certificato medico rilasciato dalla ASL.

L’annotazione permanente del diritto al voto assistito può essere richiesta al Sindaco del Comune di residenza che provvede all’apposizione di un corrispondente simbolo (sigla “AVD”) sulla tessera elettorale.
L’accompagnatore di fiducia può essere un elettore della propria famiglia o un altro elettore purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e dovrà avere con sé la propria tessera elettorale.

VOTO PER I DEGENTI IN OSPEDALI O CASE DI CURA

I degenti in ospedali e case di cura possono votare nel luogo di ricovero se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione ove è ubicata la struttura di ricovero.
A tal fine, occorre presentare al Sindaco del Comune di residenza una dichiarazione, che sarà inoltrata a cura dell’istituto di ricovero non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, contenente la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario della struttura comprovante il ricovero.

Per maggiori informazioni riguardo le tre fattispecie elencate, consultare il sito del proprio comune di residenza o della ASL di riferimento.