Vai all'articolo sul sito completo

Porto e trasporti

3 minuti e 10 secondi di lettura
di Elisabetta Biancalani

GENOVA - Secondo capitolo del nostro tentativo di capire se l’Autorità di regolazione dei trasporti, nell’ambito in particolare del caos autostrade che soffoca la Liguria dal 2018, possa intervenire in qualche modo per salvaguardare gli interessi degli utenti vessati da cantieri e code. Abbiamo già visto quali sono le sue competenze (LEGGI QUI) ora vediamo quali sono i suoi poteri. Ma prima ancora scopriamo che i due unici membri del consiglio sono liguri, Carla Roncallo, ex numero uno del porto della Spezia, e Francesco Parola, ex membro - indicato dalla Regione - del comitato di gestione del porto di Genova-Savona. Il presidente dal 2020 è Nicola Zaccheo, che nel 2019 è stato nominato Presidente di ENAC. È diventato anche Presidente del Comitato Interministeriale per la Sicurezza del Trasporto Aereo e degli Aeroporti. In precedenza, è stato amministratore delegato di varie aziende private nel settore Aerospaziale.

 

Ma torniamo ai poteri dell’Agenzia della regolazione dei trasporti, di cui selezioniamo le parti che riguardano le autostrade:
proporre all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione qualora sussistano le condizioni previste dall’ordinamento;
• richiedere a chi ne è in possesso, le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, nonché raccogliere dichiarazioni, da qualunque soggetto informato;
svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, mediante accesso a impianti, mezzi di trasporto e uffici, se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza
• ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo opportune misure di ripristino;
rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese per la rimozione delle contestazioni avanzate dall’Autorità, applicando, in caso di inottemperanza, una sanzione fino al 10% del fatturato dell’impresa interessata;
valutare reclami, istanze e segnalazioni presentati da utenti e consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue competenze;
• disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica;
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, fino al 10% del fatturato, nei confronti delle imprese che:
i. non osservano i criteri per la formazione e l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo;
ii. violano la disciplina relativa all’accesso alle reti e alle infrastrutture o le condizioni imposte dalla stessa Autorità;
iii. non ottemperano agli ordini e alle misure disposti dall’Autorità.
• applicare sanzioni amministrative pecuniarie, fino all’1% del fatturato dell’impresa, qualora:
i. i destinatari di una richiesta dell’Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
ii. i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;
• irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza di propri provvedimenti o per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, o nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri. In fase di prima applicazione le sanzioni amministrative sono determinate secondo le modalità e nei limiti di cui all’articolo 2 della legge 481/1995. L’ammontare riveniente dalle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Autorità;
• fornire segnalazioni e pareri sulle delibere delle amministrazioni pubbliche e degli enti strumentali circa la congruenza di tali delibere con la regolazione economica.


Insomma, tanti paiono i poteri, potenziali, nell’ambito del caos autostrade della Liguria. (… continua).