cronaca

Respinto il ricorso di un albergatore
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La legge regionale della Liguria sugli svincoli alberghieri non viola la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà privata quindi non contrasta con gli articoli 41 e 42 della Costituzione. Questa la decisione del Tar della Liguria che ha in questo modo respinto il ricorso di un albergatore contro il Comune di Rapallo che gli aveva negato lo svincolo dell'immobile dalla destinazione d'uso a albergo.


"Nella regione Liguria la funzionalizzazione della proprietà privata per fini sociali è consonante con la spiccata vocazione turistica del territorio - si legge in sentenza - Non si può dubitare della razionalità di una scelta legislativa che pone quale interesse pubblico prioritario la tutela e l'incentivazione del mercato turistico".

Il ricorrente aveva avanzato domanda di svincolo alberghiero al Comune perché la conformazione dell'edificio e la mancanza di spazi disponibili "non consentono di adeguare la struttura agli standard alberghieri necessari a garantire un'equilibrata gestione imprenditoriale". Inoltre la zona in cui è ubicato l'edificio secondo il proprietario "non è idoneo all'attività alberghiera".

Il Comune di Rapallo si era opposto alla richiesta perché il sito della struttura "compreso nella fascia di 300 metri dalla costa nonché prossimo agli stabilimenti balneari, al porto turistico e al centro storico, non può essere considerato inidoneo all'esercizio dell'attività". Inoltre "l'albergo, classificato e in attività, non può essere ritenuto inadeguato alle esigenze del mercato".

"Le strutture ricettive alternative agli alberghi tradizionali incidono in modo assai meno significativo sull'economia locale, soprattutto per quanto concerne la creazione di posti di lavoro - sottolinea il Tar -. Non può essere considerata irrazionale la scelta legislativa che non consente al proprietario o al gestore di optare discrezionalmente per l'uno o l'altro tipo di attività ricettiva".