
L'ispettore nell'opposizione ha sostenuto che "a fronte di uno stato di servizio ineccepibile, l'amministrazione non avrebbe potuto espellerlo: per le ipotesi di condanna per un delitto non colposo l'unica sanzione irrogabile è la sospensione dal servizio".
Per il Tar tale tesi è infondata: "La concussione è il reato più grave commesso contro la pubblica amministrazione - sottolinea - La particolare odiosità del comportamento e la circostanza che a perpetrarlo sia stato un ispettore di polizia evidenziano come la valutazione dell'amministrazione debba ritenersi del tutto giustificata, logica e razionale".
Il Tar ha richiamato la giurisprudenza secondo cui "i buoni precedenti comportamentali del pubblico dipendente non costituiscono ostacolo all'irrogazione nei suoi confronti di una sanzione disciplinare, anche di carattere radicale, ove il disvalore del comportamento tenuto dal dipendente in una determinata occasione sia ritenuto incompatibile con la sua permanenza in servizio".
IL COMMENTO
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