
La Corte, infatti, ha dichiarato "con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza" l'illegittimità costituzionale "sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico", quale risultante "dalle norme impugnate" che prevedevano il blocco dal 2010 al 2013, e "da quelle che lo hanno prorogato" nei due anni successivi. Respinte invece le altre censure prospettate nei ricorsi.
La pronuncia di incostituzionalità, dunque, avrà effetto solo a partire dal deposito della sentenza, che, secondo la legge, avviene entro 20 giorni dalla decisione. I giudici della Consulta, con il loro verdetto, hanno tenuto conto di una delle richieste avanzate, in subordine, dall'avvocato dello Stato Vincenzo Rago.
L'avvocato dello Stato, infatti, pur sostenendo l'assoluta legittimità delle norme sul blocco della contrattazione, aveva chiesto che, nel caso in cui la Corte avesse optato per una pronuncia di incostituzionalità, si tenesse conto di quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, nella nuova formulazione, relativo al principio di pareggio di bilancio.
IL COMMENTO
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