
"In sostanza la Polizia provinciale sopravvive, essendo rimessa alla stessa Provincia-Città metropolitana l'individuazione della dotazione organica necessaria alle funzioni fondamentali - spiega il Tar Liguria motivando la sentenza - Del restante personale una parte può essere riallocato nel servizio di polizia provinciale da leggi regionali in relazione allo svolgimento di funzioni non fondamentali mentre il restante personale, non adibito a funzioni fondamentali e non riallocato, transita nei corpi di polizia locale".
Il Tar spiega che la nuova disciplina ha in sostanza fatto venir meno i motivi con cui si contestava la decisione della Città metropolitana di non includere la polizia provinciale tra le funzioni fondamentali dell'ente, con conseguente soppressione del servizio. "Oggi la polizia provinciale non costituisce funzione fondamentale - ribadisce il Tar Liguria - ma costituisce funzione servente alle funzioni fondamentali".
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