
La richiesta di maggiore autonomia è stata avanzata da nove regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania), in due si è svolto un referendum nel 2017 che ha confermato la richiesta (Lombardia e Veneto) e oltre a queste ultime anche con Emilia-Romagna e Piemonte si è giunti alla fase di intese tra regioni e governo.
Quando si parla di autonomie differenziate, secondo quanto elaborato anche dagli uffici della Camera, in ballo ci sono temi ben precisi. L'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario è una potestà riconosciuta dall'articolo 116 della Costituzione dopo la modifica avvenuta con la riforma costituzionale del Titolo V approvata nel 2001.
L'art. 116 della Costituzione, al terzo comma prevede: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princi'pi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".
L'articolo 116, che nel primo e secondo comma riconosce le regioni a statuto speciale, dunque prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario ("regionalismo differenziato" o "regionalismo asimmetrico", in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre).
L'ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono: tutte le materie che l'art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente. Tali materie sono: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Nel vertice della scorsa settimana la Lega ha aperto, a differenza della contrarietà iniziale, a un possibile ruolo 'attivo' delle sole commissioni, che quindi potrebbero intervenire con modifiche sul testo delle intese siglate tra l'esecutivo e le tre regioni. Ma i 5 Stelle insistono affinché tutto il Parlamento abbia un ruolo autonomo e da 'protagonista'.
IL COMMENTO
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