
Nello specifico, nell'ordinanza, si legge che «sono consentite, nell'ambito delle attività di cantieristica navale, l'attività di "consegna di magazzino" nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o le attività connesse comunque finalizzate alla consegna, previa comunicazione al Prefetto.»
Confindustria Nautica ha avviato presso tutti i presidenti di Regione un'attività di intervento, inviando loro la sintesi dello studio già presentato a Palazzo Chigi e portato all'attenzione del Governo, della Task Force, del Comitato tecnico-scientifico.
Il dossier, realizzato dopo le tre rilevazioni dello stato dei diversi comparti del settore, illustra le tipologie delle aziende, il numero medio dei dipendenti, i profili di rischio per il personale, le misure di tutela adottate, i flussi di cassa delle imprese, l’andamento del ciclo produttivo, l’impatto economico e occupazionale del protrarsi per singola settimana delle misure di chiusura, sia sul 2020, sia sul 2021. E’ stato allegato un piano per la riapertura sotto controllo sanitario, con annessi i protocolli da adottare con i sindacati o le rappresentanze aziendali.
Un ulteriore positivo riscontro delle attività dell'Associazione è dato dal recente riconoscimento del settore tra le attività produttive a basso rischio da parte dell'INAIL, nell'articolazione del piano di ripartenza nella "Fase 2". La ripresa della produzione è fondamentale per la ripartenza, e necessaria per il successivo riavvio delle attività del diporto come porti turistici e servizi charter.
In data odierna sono pervenuti i chiarimenti da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, richiesti da Confindustria Nautica, inerenti ad alcuni aspetti della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nell’ambito del settore della nautica da diporto.
Per quanto riguarda la validità delle certificazioni di sicurezza delle unità da diporto, la Direzione del trasporto marittimo conferma che, come disposto dall’art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Rientrano, pertanto, in tale previsione anche i certificati di sicurezza delle unità da diporto, i certificati di idoneità al noleggio e i certificati di stazza».
Per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, devono avvenire, al momento, esclusivamente nel rispetto delle misure di contenimento del contagio dettate dall’art. 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, la cui applicazione è competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia. Confindustria nautica ritiene quindi che possano essere inoltrate a dette Autorità le richieste per la verifica della sicurezza dell’unità, anche a tutela dei terzi e di profili assicurativi, in tutti i casi in cui i contratti di ormeggio non prevedano la custodia da parte dell’approdo.
IL COMMENTO
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