Cronaca

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l termine “liberalizzazioni” è richiamato quasi quotidianamente sulle copertine delle maggiori testate giornalistiche del nostro paese. Esso suona quale parola d’ordine della manovra del Governo Monti, sventolata come una bandiera dai sostenitori e, invece, messa alla berlina dai detrattori.
Una delle questioni che più hanno fatto scalpore è quella di consentire agli esercenti commerciali le aperture domenicali “ad oltranza”, quale misura, seppur piccola, delle tante adottate dal Governo, già nel d. l. del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito (con modifica) con l. del 22 dicembre n. 214, e poi nel più recente d. l. “liberalizzazioni” del 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 1, c. 1, lett. b).
La questione non desta solo plauso o contrarietà, ma anche perplessità nel momento in cui si guarda al difficile e sempre attuale problema del rapporto tra fonti, regionali e statali, laddove entrambe non hanno mancato di dare proprie disposizioni in materia di orari delle attività commerciali. Con particolare riferimento alla Regione Veneto – ma molteplici sono le pronunce giurisprudenziali della Consulta che hanno deciso su leggi anche di altre Regioni, v. sentenze Corte cost. nn. 288/2010 e 150/2011 solo per citare le più recenti – orari di aperture e chiusure delle attività di commercio al dettaglio sono state oggetto di una nuova regolazione nella legge del 27 dicembre 2011, n. 30, il cui art. 3, c. 2 restringe la libera determinazione degli esercenti, mantenendo la disciplina degli orari sotto l’egida del legislatore regionale. Tutto ciò immediatamente dopo e in contrasto alle prime disposizioni di Palazzo Chigi del 6 dicembre 2011. Va però sottolineato che “la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia «commercio» (sentenze n. 288 del 2010 en. 350 del 2008), di competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost.” (sentenza Corte cost. n. 150/2011), e che, quindi, una disposizione del tipo di quella della Regione Veneto sembrerebbe, almeno sotto questo punto di vista, più idonea a trattare della questione piuttosto che una norma di fonte statale (Barel, 2012).
Il fatto però che la legge veneta sia stata adottata proprio 5 giorni – contando anche le festività natalizie -dopo la legge di conversione del decreto Monti e che si sia fregiata del titolo di “disposizione urgente”, come tale entrando in vigore già il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR (art. 6 della legge regionale), fa sorgere il dubbio che dietro un legittimo esercizio di propria competenza via sia più la volontà – tutta politica – di derogare alle nuove norme statali.
Ma come far quadrare tutto ciò con il sistema del rapporto tra fonti? La risposta può essere trovata nella sempreverde materia di competenza trasversale della tutela della concorrenza ex art. 117, c. 2 lett. e), che ciclicamente ritorna, tirata come un tessuto elastico per includere più oggetti possibili. Ciò in forza del “carattere «finalistico»” e della “portata più generale e trasversale” della materia della tutela della concorrenza, “non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell’esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza” (sentenza Corte cost. n. 150/2011), e che rileva non per l’oggetto, il settore di attività concretamente protetto, ma per il fine da perseguire e il valore da proteggere (Anzon Demming, 2008). L’intervento statale in materia di orari delle attività commerciali, e quindi nella materia commerciale in senso stretto, di riconosciuta competenza regionale esclusiva, troverebbe giustificazione proprio nella tutela della concorrenza, ex art. 117, c.2, lett. e), di riconosciuta competenza statale. E la rilevanza della materia “tutela della concorrenza” nella disciplina trattata oltre ad essere nota alle Consulta (v. sentenze citate) è riconosciuta dallo stesso legislatore regionale che vi fa espresso riferimento all’art. 2 della l. n. 30/2011 dedicato appunto a finalità e principi.
Fatto sta che ci troviamo di fronte a due norme, una di fonte regionale l’altra di fonte statale, che trattano della medesima questione legittimandosi la prima con la propria competenza esclusiva in materia di commercio – riconosciuta anche dalla Corte costituzionale – e la seconda con la materia propria esclusiva, trasversale, di tutela della concorrenza. Nella pratica, non sono mancati gli esercenti commerciali in Veneto che hanno sfidato la legge regionale, come riportato almeno dai giornali locali (Il Mattino di Padova, 15 gennaio 2012), forti anche del nuovo d. l . del 24 gennaio che ribadisce l’abrogazione di disposizioni di “programmazione […] temporale autoritativa”.
Per trovare il bandolo della matassa in una questione “che scotta” anche per la risonanza politica e mediatica occorrono – o meglio, accorrono – i criteri di ragionevolezza e proporzionalità e congruità nell’uso della competenza trasversale da parte del legislatore statale, per osservare se non ci sia un’indebita ingerenza nella competenza regionale. E questo sarà nel caso valutato dai giudici. Ciò che però si può osservare, è che a voler guardare la disposizione statale come avente ad oggetto la tutela della concorrenza, e quindi di sua competenza, si assiste comunque ad una certa ingerenza dello Stato nella materia del commercio, tale da considerarla quale materia di competenza concorrente, svuotando le prerogative regionali (v. art. 1 c. 4 del d. l. n. 1/2012, dove impone agli enti locali di adeguarsi ai principi sanciti ai commi precedenti).
Quelli che di fatto sono i coprotagonisti dello spettacolo legislativo della Repubblica, Stato e Regioni, sembra non riescano a dividersi bene la scena, neanche in un momento di difficoltà economico, produttivo e commerciale come quello attuale, dove invece tutte le istituzioni dovrebbero adoperarsi per porre uno scenario normativo certo. Solo così, infatti, è pienamente realizzabile la tanto richiamata – da tutti gli opposti fronti – libertà imprenditoriale, riconosciuta dalla nostra Costituzione
Giulia Bellotto
Università Bocconi
Da www.ilricostituente.it