I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato al risarcimento per danni erariali, per un totale di 335 mila euro, un professore universitario della facoltà di medicina di Genova, Maurizio Rolando, e un ricercatore della stessa facoltà, Bruno Seriolo. Il primo dovrà risarcire oltre 262 mila euro, il collega quasi 73 mila euro.
Entrambi sono accusati di aver svolto attività libere professionali retribuite incompatibili col loro lavoro universitario. La violazione delle norme sull'incompatibilità ha determinato, secondo la procura, un danno all'erario, sotto la forma dello sviamento di risorse pubbliche. Da qui la richiesta di risarcimento danni. Al professor Rolando la procura ha contestato il periodo che va da maggio del 2009 all'ottobre del 2010, quando poi è passato al regime lavorativo a tempo parziale.
I giudici sottolineano come "il dottor Rolando pur trovandosi nel regime di tempo pieno ha esercitato l'attività extramuraria, in violazione dei divieti sulle incompatibilità". Situazione analoga per il ricercatore Seriolo, per i quali i togati hanno evidenziato come "è da ritenere illegittimo e caratterizzato da malafede il comportamento tenuto dal dottor Seriolo il quale ha continuato a esercitare l'attività libero-professionale extramuraria anche nel periodo in cui, per consolidata giurisprudenza, l'incompatibilità tra le due attività era assolutamente pacifica e notoria". Il ricercatore è stato cosi condannato a risarcire i compensi per le prestazioni rese dal marzo 2009 al novembre 2010.
Entrambi sono accusati di aver svolto attività libere professionali retribuite incompatibili col loro lavoro universitario. La violazione delle norme sull'incompatibilità ha determinato, secondo la procura, un danno all'erario, sotto la forma dello sviamento di risorse pubbliche. Da qui la richiesta di risarcimento danni. Al professor Rolando la procura ha contestato il periodo che va da maggio del 2009 all'ottobre del 2010, quando poi è passato al regime lavorativo a tempo parziale.
I giudici sottolineano come "il dottor Rolando pur trovandosi nel regime di tempo pieno ha esercitato l'attività extramuraria, in violazione dei divieti sulle incompatibilità". Situazione analoga per il ricercatore Seriolo, per i quali i togati hanno evidenziato come "è da ritenere illegittimo e caratterizzato da malafede il comportamento tenuto dal dottor Seriolo il quale ha continuato a esercitare l'attività libero-professionale extramuraria anche nel periodo in cui, per consolidata giurisprudenza, l'incompatibilità tra le due attività era assolutamente pacifica e notoria". Il ricercatore è stato cosi condannato a risarcire i compensi per le prestazioni rese dal marzo 2009 al novembre 2010.
IL COMMENTO
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