
COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE: si formalizza di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'atto si registra nell'archivio dello stato civile.
COGNOME: le parti, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro.
OBBLIGHI RECIPROCI: assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c'e' vincolo di fedelta'.
VITA FAMILIARE: le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.
REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario e' la comunione dei beni, a meno che le parti decidano una diversa convenzione.
PENSIONE, EREDITA' E TFR: pensione di reversibilita' e Tfr spettano al partner dell'unione. Per la successione: al partner superstite va la "legittima", cioe' il 50%, il restante agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO: si applicano le norme della legge sul divorzio, ma non è obbligatorio il periodo di separazione.
ADOZIONI: esclusa l'adozione legittimante. Nel testo c'è la dicitura "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti". Alcuni tribunali hanno concesso la stepchild adoption.
CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile". I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale e possono essere designati a decidere al posto dell'altro in caso di malattia e donazione organi. CASA: in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e' proprietario della casa, il convivente ha diritto di continuare a viverci tra i due e i cinque anni. La convivenza e' titolo per le graduatorie per le case popolari.
REGIME PATRIMONIALE: i conviventi "possono" sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che puo' prevedere la comunione dei beni.
ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, "il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno".
IL COMMENTO
"Ti ricordi Bilancia?" 17 vittime scelte per odio e per caso
Che brutta quella piazza cerniera che doveva salvare il centro storico