
"La concreta possibilità di usufruire di cure all'estero è soggetta ad autorizzazione sulla base di un parere del centro regionale, ma è possibile prescindere da tale autorizzazione per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza. Nella specie la ricorrente, affetta da un melanoma coroideale all'occhio destro, è stata sottoposta ad un trattamento conservativo mediante irradiazione di fasci di protoni, prestazione non erogabile dal Servizio sanitario nazionale", pertanto "ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'intervento", sottolinea la sentenza del Tar.
La paziente, presentando il ricorso, ha spiegato di essere stata sottoposta nel gennaio 2015 ad un trattamento sanitario presso un centro specialistico oncologico di Losanna per rimuovere un melanoma della coroide in un occhio. Prima di sottoporsi alle cure in Svizzera, ha richiesto l'autorizzazione e comunque si è sottoposta all'intervento "stante la situazione di urgenza (il melanoma presentava una crescita nel 20% in un mese) che non consentiva l'attesa della determinazione dell'amministrazione".
Successivamente all'intervento, la paziente aveva ricevuto il provvedimento con il parere negativo del centro regionale di riferimento oculistica San Martino - Ist che diceva no alla richiesta di rimborso spese.
IL COMMENTO
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