
Il Tar, rilevato che la domanda cautelare proposta “non è accompagnata dai necessari presupposti, sia a fronte della natura formale e procedimentale dei vizi dedotti, sia in relazione all’esito del bilanciamento dei contrapposti interessi, oltre che in linea di fatto in seguito alla sopraggiunto immissione in possesso e considerato che sussistono giusti motivi, nelle more del necessario approfondimento di merito, per compensare le spese della fase presente”, ha deciso di respingere la domanda cautelare con una sentenza firmata dai magistrati Giuseppe Daniele nel ruolo di presidente, Paolo Peruggia in qualità di consigliere e Davide Ponte come consigliere ed estensore.
IL COMMENTO
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