
Il tribunale amministrativo ha annullato il provvedimento con cui il Questore di Genova aveva negato alla donna il permesso di soggiorno per motivi di studio, motivando la decisione con la circostanza che la straniera non avesse superato nei tre anni di permanenza in Italia sette esami di profitto.
"La norma impone allo straniero di superare un esame di profitto il primo anno e poi due esami di profitto negli anni successivi - spiega il Tar nella sentenza - Si impone pertanto una valutazione anno per anno degli esami superati che non deve essere inferiore, per gli anni successivi al primo, a due. Nella specie la ricorrente godeva di un permesso di soggiorno per motivi di studio scadente il 31 dicembre 2016. La stessa ha dimostrato con certificazione rilasciata dall'Università degli studi di Genova di avere superato nell'anno 2016 due esami di profitto. Non assume nessuna rilevanza la circostanza che il numero totale degli esami sia inferiore a 7 corrispondente al numero degli esami minimi per anno moltiplicati per anni di permanenza". Il Ministero dell'Interno è stato così condannato a pagare 2000 euro di spese di giudizio.
IL COMMENTO
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