
Al ricorrente non è bastato far presente al Tar che lo scorso maggio aveva ottenuto, con ordinanza del Tribunale di Genova, la dichiarazione di estinzione del reato per cui vi è stata condanna, sostenendo che la "situazione sarebbe equiparabile ad un provvedimento di riabilitazione e che l'amministrazione non avrebbe effettuato una valutazione in concreto della pericolosità sociale, tenendo conto che il giudice penale aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena".
In relazione alla dichiarazione di estinzione del reato, il Tar ha ribadito il principio secondo il quale "gli elementi sopraggiunti sono soltanto quelli successivi all'istanza di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno e precedenti l'emissione del provvedimento finale, ma non quelli successivi all'adozione del provvedimento, i quali non possono integrare un parametro di legittimità del provvedimento impugnato".
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