
"L'obbligo dei Comuni di individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate ove poter accedere con i cani non comprende anche la ulteriore facoltà di condurre i cani su tutto l'arenile, posto che, secondo la stessa disposizione regionale, devono essere comunque assicurate le necessarie condizioni igieniche - spiega il Tar nella sentenza - Né appare sufficiente, in un'ottica di rispetto del principio di proporzionalità, l'imposizione dell'obbligo di raccogliere le deiezioni canine, posto che - come è noto - durante la stagione balneare in spiaggia si è soliti stare a piedi nudi".
Nel ricorso che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza le associazioni animaliste avevano fatto riferimento a diritti costituzionali e alle normative che riguardano altri luoghi pubblici. "Non è un caso che tutta la giurisprudenza citata in ricorso riguardi analoghi divieti riguardanti giardini pubblici, aree a verde o isole pedonali del centro cittadino, ma mai spiagge o arenili - ha sottolineato il Tar bocciando il ricorso - Gli articoli 13 e 16 della Costituzione riguardano libertà "personali", e dunque sono impropriamente invocati a proposito delle limitazioni alla circolazione degli animali di affezione".
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