
Secondo i ricorrenti, i prodotti sequestrati non erano qualificabili né come dispositivi medicali, né come mascherine chirurgiche e nepure come dispositivi di protezione individuale ma, semplicemente, come mascherine della collettività, sicché non erano soggette alla presenza dei requisiti indicati dal Tribunale. Una lettura condivisa dalla III Sezione penale secondo cui il giudice è caduto in una vera e propria "petizione di principio".
Nel provvedimento di sequestro infatti il tribunale qualificando come "chirurgiche" le mascherine ne ha poi dedotto la contraffazione. Mentre, spiega la Corte, non è vero che "la cessione di qualsivoglia tipologia di mascherine da apporre di fronte al viso al fine di evitare la emissione di particelle di saliva nell'atto del respirare e del parlare o comunque di schermare gli organi periferici della respirazione", laddove prive della certificazione di regolarità della normativa anti Covid-19, integri la violazione dell'art. 515 del codice penale. Tale norma infatti sanziona penalmente la cessione di beni "laddove questi siano diversi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto ai beni dichiarati o pattuiti".
Nel caso specifico non è stata fornita alcuna evidenza che le mascherine fossero state vendute come "presidi medici ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19, unica condizione questa che, imponendo le certificazioni sarebbe stata necessaria e idonea a far ritenere astrattamente integrato il reato". Del resto, conclude la Cassazione, elemento non trascurabile è che il sequestro è avvenuto in un negozio di ferramenta e non presso una farmacia.
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