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Considerato che tali indicazioni, in assenza di ogni altra specifica contraria, che valga a evitare errori interpretativi sulla vera origine delle merci, potrebbero indurre il consumatore in errore, si è provveduto al fermo in dogana della merce proveniente dalla Cina, importata in violazione dell’accordo di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza.
In linea con le norme italiane di recepimento dell’accordo stesso, su istanza dell’importatore, è stato acquisito da parte dei funzionari delle dogane il nulla osta dell’autorità giudiziaria per la regolarizzazione amministrativa dei prodotti potenzialmente ingannatori, avvenuta tramite una nuova etichettatura del prodotto con la corretta indicazione dell’origine.
IL COMMENTO
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