Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Gruppo OUDENDAL nei confronti della CDS HOLDING S.p.A. e del Comune di Genova per la costruzione del Waterfront di Levante.
"In attuazione di una delibera del Consiglio comunale (n. 25 del 10 aprile 2018) che ha dato avvio alla realizzazione del progetto (donato in data 31 marzo 2017 dall’arch. Renzo Piano e da RPBW s.r.l. alla Regione Liguria, al Comune di Genova e all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale) relativo al c.d. Waterfront di Levante, S.P.Im. S.p.A. (“S.P.Im.”), società di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Genova, ha pubblicato, nel 2018, un avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di valorizzazione e vendita degli immobili e dei diritti di proprietà della suddetta società e del Comune di Genova. Sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse, di cui soltanto n. 2 relative all’intero compendio e dunque valutate con priorità: una presentata dal gruppo OUDENDAL, offerta che tuttavia non è stata ammessa alla successiva fase della procedura (in quanto: (a) contrastante con il PUC; (b) comprendeva un padiglione – padiglione B Jean Nouvel – estraneo alla procedura; (c) la qualità offerta era insufficiente; (d) il progetto presentato non contemplava la realizzazione del canale navigabile previsto dal progetto); l’altra dalla società EM2C s.a.s. (“EM2C”), offerta, quest’ultima, che è stata ammessa alla seconda fase ma è stata successivamente ritirata dalla stessa società offerente. Sebbene il gruppo OUDENDAL, nel luglio 2020, abbia (nuovamente) manifestato la propria disponibilità a presentare un’offerta tecnica ed economica conforme a quanto richiesto, il Comune di Genova, che non ha fornito riscontro a tale iniziativa, ha stipulato in data 15 luglio 2020 il contratto definitivo di compravendita del (solo) Padiglione S (Palasport) con CDS HOLDING S.p.A. (“CDS”), che aveva presentato un’offerta avente ad oggetto il solo Padiglione S (lotto n. 1)".
"I ricorsi presentati dalle odierne ricorrenti avverso il provvedimento di non ammissione alla fase due della procedura indetta nel 2018 e gli atti conclusivi della procedura di gara che hanno portato ad aggiudicare il contratto di compravendita del Padiglione S a CDS sono stati dichiarati inammissibilii quanto è stato stabilito: (a) che le ricorrenti avrebbero dovuto proporre immediata impugnazione dell’avviso, in quanto immediatamente lesivo; (b) che fosse immune da censure la decisione di non ammettere il Gruppo OUDENDAL alla seconda fase, in ragione della difformità del progetto presentato rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara. 6".
Le ricorrenti sono state condannate "alla rifusione, in favore del Comune di Genova e di CDS HOLDING S.p.A., delle spese di lite, che liquida in euro N. 00672/2020 REG.RIC. 8.800,00 ciascuna, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge".
IL COMMENTO
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