
Con riferimento alla questione posta circa la candidabilità alla carica di Sindaco di un soggetto nominato Commissario del Governo, l’art. 60, comma 1, lett. 2) del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) ne vieta espressamente l’eleggibilità.
Infatti, la norma rubricata “Ineleggibilità” recita testualmente che “Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: […]2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;…”.
Di conseguenza, il Commissario di Governo che intenda candidarsi a Sindaco deve rimuovere previamente le cause di ineleggibilità, ossia deve cessare dalle proprie funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 60, comma 3 decreto citato).
Pertanto, la nomina del Dott. Marco Bucci al ruolo di Commissario Straordinario per la ricostruzione del ponte di Genova del 2018 era “compatibile” con la funzione di Sindaco, in quanto l'incarico commissariale era stato conferito in corso di mandato (art. 2, comma 1, L. n. 215/2004).
Nel caso di specie, l'eventuale nomina del Dott. Marco Bucci a Commissario di Governo interverrebbe prima delle nuove elezioni comunali previste per il 2022, obbligando così l’attuale Sindaco a scegliere tra la carica di Commissario o la candidatura a primo cittadino di Genova.
Lorenzo Barabino - Avvocato Amministrativista
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