Nella fase emergenziale, il processo di erogazione dei farmaci, a seguito di prescrizione su ricetta dematerializzata, potrà avvenire con la seguente procedura: il medico prescrittore, come di consueto, genererà la ricetta dematerializzata per ciascun paziente con la possibilità di rilasciare all’assistito il promemoria cartaceo (prodotto ai sensi del DM 2 novembre 2011), con le seguenti modalità.
Invio del promemoria tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata. Il medico prescrittore può rilasciare il promemoria dematerializzato tramite:
- allegato alla posta elettronica ordinaria, laddove l’assistito abbia indicato al medico la casella di posta elettronica ordinaria. In tal caso, il promemoria spedito dal medico prescrittore in forma di allegato deve essere privo dei dati inerenti il nome, cognome e indirizzo dell’assistito o deve essere protetto con tecniche di cifratura e accessibile tramite una password per l’apertura del file, consegnata separatamente all’interessato
- allegato alla posta elettronica certificata, laddove l’assistito abbia indicato al medico la casella di posta elettronica certificata (PEC).
In accordo alle misure transitorie fornite da AIFA, in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata definita la proroga dei piani terapeutici dei medicinali sottoposti a monitoraggio AIFA (web-based) e cartacei (a esclusione di quei Piani in cui è previsto il monitoraggio per motivi clinici). I Piani terapeutici (PT) in scadenza sono tutti (anche per le Malattie rare) prorogati automaticamente fino al 30 giugno 2020. Si ricorda che il rinnovo automatico, dettato da una situazione contingente di emergenza, non esime il medico prescrittore (anche il medico di medicina generale) da una verifica rispetto alla presenza di eventuali reazioni avverse o modifiche cliniche che necessitano di un contatto con lo specialista non differibile. Inoltre, nel caso in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un’intolleranza al trattamento, l’estensione di validità non potrà essere automatica. Questo vale a maggior ragione per la continuazione delle terapie in alcune aree, e in particolare, per la proroga dei Piani terapeutici per gli anticoagulanti orali (DOAC) dove la prosecuzione non esime il curante dall’esecuzione degli accertamenti connessi al monitoraggio.
IL COMMENTO
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