Regione Liguria ha pubblicato una serie di risposte alle domande relative all'ultima ordinanza riguardante la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Una serie di chiarimenti utili a precisare cosa è permesso all'interno del territorio regionale e cosa no con domande e risposte.
(QUI L'ORDINANZA DI REGIONE LIGURIA)
(QUI LE MISURE DEL GOVERNO VALIDE DAL 4 MAGGIO)
1. Si richiedono chiarimenti in merito all’applicazione dei Punti 7 e 9 del dispositivo dell’Ordinanza n. 25/2020 e, specificatamente:
- Punto 7: se fra le attività motorie consentite in forma individuale, elencate in maniera esemplificativa (mtb, tennis, corsa, bicicletta) rientri anche l’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally);
- Punto 9: se fra i mezzi il cui utilizzo è consentito per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o motoria siano compresi i motocicli.
R:Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ad ogni attività motoria e sportiva individuale: quindi, anche con riferimento alle attività indicate, svolte con l’utilizzo della moto, purché nel pieno rispetto, oltre che della normativa ordinaria vigente per lo svolgimento di tali attività sportive e motorie, delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, così come dettate dai dPCM governativi e dalle ordinanze regionali oltre che negli ambiti come definiti dalla citata ordinanza 25/2020 (Province o Città Metropolitana).
In generale, le attività motorie individuali contemplate al punto 7 (ed ivi elencate solo in via esemplificativa) sono riconducibili a tutte le attività sportive proprie di Federazioni affiliate al CONI, e quindi anche a quelle regolamentate dalla Federazione Motociclistica Italiana sul motociclismo (trial ed enduro compresi).
Analogamente, la moto è ricompresa fra i mezzi di trasporto di cui al punto 9, in quanto la relativa qualificazione non può che fare rinvio alla disciplina generale in tema di circolazione stradale. In merito all’utilizzo della moto nel periodo emergenziale in corso si richiama il protocollo di intesa siglato in data 23 aprile 2020 da Federfarma e Federazione motociclistica italiana al fine di potenziare e rendere più efficiente il servizio di consegna a domicilio dei farmaci in favore delle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie o perché in quarantena.
2. punto 8: se la possibilità contemplata al punto 8 per gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip e dalle rispettive federazioni, di svolgere allenamenti anche in strutture a porte chiuse, sia esercitabile con riferimento solo ai limiti di cui alla direttiva del Ministero Interno n. 15350/117, e quindi anche con possibilità di spostamento nell'intero territorio regionale, non essendo in detta direttiva replicato il limite provinciale agli spostamenti di cui invece al sopra citato punto 7 dell'ordinanza 25/2020.
R: L’ordinanza regionale mira a meglio definire nel territorio regionale le modalità per l’espletamento di quanto assentito dal dPCM vigente in materia, le cui misure mantengono pertanto efficacia; la stessa ordinanza richiama la direttiva del Ministero dell’interno n. 15350/117 del 3 maggio 2020 che pertanto ha piena efficacia.
3. L’ordinanza n. 25/2020 inserisce il tennis singolo tra le attività motorie individuali assentite dalle ore 6 alle ore 22 nel territorio della Provincia o della Città Metropolitana con il divieto di avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono rimanere chiusi. E’ assentito anche il tennis singolo in luogo chiuso?
R: Ad oggi è assentito il tennis singolo solo all’aperto e nel rispetto delle condizioni di cui alla ordinanza 25/2020.
4. Si richiedono chiarimenti in merito all’applicazione del punto 7 del dispositivo dell’Ordinanza n. 25/2020 e specificatamente se il golf sia ricompreso tra le attività motorie individuali autorizzate dalla Regione Liguria.
R: L’elencazione di cui al punto 7 dell’ordinanza 25/2020 è a titolo esemplificativo e non esaustivo. In tal senso si ritiene che anche il golf sia ricompreso tra le attività motorie individuali autorizzate. Resta fermo l’obbligo dell’adozione di tutte le misure di distanziamento sociale ed il divieto di avvalersi di tutte le strutture di uso comune quali ad esempio spogliatoi, docce e bar che devono rimanere chiusi.
5. Sono titolare di un cantiere navale che realizza navi in metallo e in vetroresina. Posso riprendere le attività lavorative di costruzione delle unità?
R: Sì, purché il cantiere abbia nella propria visura camerale il codice ATECO 33.11 “Costruzione di navi e di strutture galleggianti”.
6. Sono titolare di un cantiere navale che deve consegnare una nave già allestita al cliente. Devo continuare a inviare la comunicazione preventiva alla Prefettura e all’Autorità marittima?
R: No, in quanto il nuovo allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 prevede che dal 4 maggio i cantieri navali che posseggono un codice ATECO 33 “Costruzione di navi e di strutture galleggianti” possano riprendere le loro attività ordinarie, tra cui la consegna delle imbarcazioni/navi prodotte senza alcuna comunicazione (tale obbligo era previsto dall’Ordinanza regionale 19/2020 che richiamava l’articolo 2 comma 12 del DPCM 10 aprile 2020, il cui testo non è stato riportato nel vigente DPCM del 26 aprile 2020).
7. Sono un piccolo imprenditore che ha una ditta iscritta in Camera di Commercio come impresa artigiana; nella mia visura camerale non compare alcun codice ATECO riconducibile alle attività di riparazione. Posso recarmi presso un porto turistico dove è ormeggiata la barca di un mio cliente per eseguire lavori di manutenzione degli impianti di bordo?
R: Sì, è possibile. Con Ordinanza regionale numero 19/2020 è stato consentito, all’interno del territorio regionale, la fornitura di prestazioni di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di unità da diporto all’ormeggio o alate a terra. L’Ordinanza afferma che anche in assenza di un pertinente codice ATECO - classificazione delle attività economiche per fini statistici e non sempre univocamente rappresentativa delle attività produttive – le prestazioni possano essere svolte a condizione che l’imprenditore dimostri la qualifica di artigiano (ritenendo sufficiente anche la visura camerale). Lo spostamento deve essere autocertificato per comprovate esigenze lavorative (ex articolo 1, comma 1 lettera a.)
8. Si può andare nelle spiagge del Terrizzo e del Pozzale sull’isola Palmaria? C’è il rischio di non trovare più posto una volta arrivati sull’isola?
R: Per l’accesso alle spiagge bisogna riferirsi alle ordinanze emanate dalle Autorità comunali territorialmente competenti che, ai sensi della normativa vigente, possono limitare l’accesso all’arenile o comunque limitarne la fruibilità, indicando quali attività possono essere svolte. Anche per l’accesso alle isole è bene informarsi prima presso la locale Autorità comunale.
Al momento il Comune di Porto Venere non ha emesso ordinanze d’interdizione. Si rammenta comunque che l’inizio della stagione balneare è stato sospeso dalla Regione.
9. Quante persone possono accedere alle spiagge? Una famiglia di 5 persone può stare vicino?
R: Sempre nelle ordinanze comunali sono sancite le regole di fruibilità delle spiagge e le misure di distanziamento adottate. Restano valide le misure nazionali in materia di distanziamento sociale.
10. Gli stabilimenti balneari sono aperti? Quando riapriranno?
R: La stagione balneare non è ancora iniziata. Nell’Ordinanza regionale 25/2020 è data solamente facoltà di svolgere nell’ambito della Provincia di appartenenza, dalle ore 06.00 alle 22.00, alcune attività motorie acquatiche e individuali. L’inizio della stagione balneare è stato posticipato con Decreto del Dirigente del Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi sociali - Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro della Regione Liguria, al trentesimo giorno successivo al termine delle misure restrittive preventive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza sanitaria COVID 19.
11. Si può passeggiare sulla spiaggia?
R: La possibilità di effettuare attività motorie sulla spiaggia viene disciplinata dai Comuni, cui bisogna riferirsi per una situazione aggiornata. In linea di massima, se non esplicitamente vietato dalle competenti Autorità, si ritiene che le passeggiate in spiaggia possano rientrare nelle attività motorie consentite, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa di carattere nazionale in tema di distanziamento sociale.
12. Quando inizia la stagione balneare?
R: L’inizio della stagione balneare è stato posticipato con Decreto del Dirigente del Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi sociali - Struttura Settore Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro della Regione Liguria, al trentesimo giorno successivo al termine delle misure restrittive previste a livello nazionale/regionale legate all’emergenza sanitaria COVID 19.
13. Posso attraversare la spiaggia con il mio surf?
R: L’Ordinanza regionale disciplina la possibilità di usufruire di tale attività motoria. Restano ferme le limitazioni imposte con Ordinanza comunale e le misure di sicurezza contenute nelle ordinanze della locale Capitaneria di porto - Guardia costiera.
14. Posso aprire il mio chiosco bar sulla spiaggia?
R: Fermi restando i titoli abilitativi: il punto 1 dell’Ordinanza regionale 25/2020 disciplina la possibilità di vendere cibi e bevande da asporto. Si consiglia comunque di fare riferimento alle autorità comunali competenti in materia di gestione del demanio.
15. Quando nuoto per attività motoria devo segnalare la mia presenza utilizzando i medesimi segnalamenti marittimi previsti per l'attività subacquea anche quando tale attività viene svolta entro i 200 metri dalle spiagge o i 100 metri dalle coste a picco o scogliere?
R: Sì, in quanto i termini temporali relativi alla stagione balneare sono stati temporaneamente sospesi. Vigono, pertanto, le disposizioni sull’uso del mare previste per il periodo invernale.
16. Posso uscire in mare con la mia unità da diporto per praticare la pesca ricreativa?
R: Sì, l’attività di pesca è consentita, rispettando il limite massimo di 2 persone a bordo che siano residenti nella stessa abitazione.
17. Ci sono limiti orari per la pesca sportiva e ricreativa?
R: Sì, l’Ordinanza regionale n. 25/2020 al punto 11 consente tale attività nel rispetto dell’art.1 lett. f) del DPCM 26/04/2020 con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione principale. Il punto 7 individua la fascia oraria 06.00 - 22.00 per tutte le attività sportive acquatiche, tra le quali rientra ovviamente anche la pesca.
18. È consentita la pesca da terra?
R: Sì, in quanto il punto 7 dell'Ordinanza n. 25/2020 della Regione Liguria lo consente nel rispetto del distanziamento sociale di due metri e le ulteriori prescrizioni previste al successivo punto 11. Si rammenta con l’occasione che è necessario aver effettuato la comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al D.M. 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare) ed avere al seguito copia di tale comunicazione. Accertarsi preventivamente che la località/zona prescelta per svolgere la pesca non sia soggetta ad eventuali “divieti di pesca” o restrizioni all’accesso di carattere locale.
19. Posso uscire in mare con il mio kayak?
R: Sì, in base all’art. 7 dell’Ordinanza 25/2020 della Regione Liguria le “attività sportive acquatiche individuali” possono essere svolte dalle ore 06.00 alle 22.00.
20. Vorrei uscire con la mia imbarcazione di 15 metri con mia moglie e i miei due figli minori: è possibile?
R: No, al momento le prescrizioni dell’Ordinanza n. 25/2020 consentono l’uscita in mare dalle 06.00 alle 22.00, nel rispetto del limite massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione.
21. Sono proprietario di un’unità da diporto e ho necessità di effettuare la pulizia della carena e tagliando presso un locale cantiere/scalo d’alaggio. Posso trasferire l’unità per effettuare tali lavorazioni?
R: L’uscita in barca è consentita dall’art.10 dell’Ordinanza 25/2020 quale attività sportiva motoria ovvero per praticare la pesca sportiva, dalle 06.00 alle 22.00, sempre nel rispetto del limite massimo di due persone a bordo con stessa residenza. Per l’attività di rimessaggio è consentito lo spostamento in ambito regionale per raggiungere l’unità da diporto di proprietà.
22. Sono il titolare di una società che si occupa di locazione/noleggio di unità da diporto, l’attività è consentita?
R: No, al momento tale attività non rientra tra quelle previste dall’allegato 3 al DPCM del 26.04.2020.
23. Posso uscire in barca con una persona con la quale convivo (stesso domicilio) pur avendo diversa residenza?
R: No, l’Ordinanza n. 25/2020 della Regione Liguria prevede al momento tale possibilità per persone aventi stessa residenza.
24. Sono una persona anziana, posso uscire in barca con un mio amico più giovane per sentirmi più sicuro?
R: No, al momento le uscite in barca sono consentite per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione.
25. È possibile fare surf?
R: Sì, è consentito praticare surf (ed altri sport acquatici) all’interno della stessa Provincia o città metropolitana di appartenenza dalle 06.00 alle 22.00, in modalità individuale e rispettando il distanziamento sociale di 2 metri. Per l’accesso al mare verifichi preventivamente che non siano vigenti divieti locali (ad. es. spiagge/arenili interdetti all’accesso o per altro motivo).
26. Sono residente in Liguria e vorrei spostarmi in altra regione confinante per eseguire lavori di manutenzione alla mia unità da diporto. Posso farlo?
R: No, il punto 18 dell’Ordinanza regionale 25/2020 limita lo spostamento individuale per tali casistiche all’interno della regione Liguria.
27. Quando esco con la mia barca, posso sconfinare nelle acque prospicenti la costa della Toscana senza toccare terra?
R: No, in quanto l’Ordinanza 25/2020 trova applicazione solo per il territorio ligure e le acque prospicenti le coste toscane ricadono nella giurisdizione di altra regione.
28. Sono residente in Liguria ma ho la barca ormeggiata presso il porto di Marina di Carrara. Considerato che si trova a poche centinaia di metri dal confine, posso recarmi al porto per prendere la mia barca?
R: No, l’art.1, comma 1, lett. a) del DPCM 26 aprile 2020 stabilisce che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”; pertanto, il caso non rientra tra i motivi che consentono spostamenti tra regioni diverse. Il personale di una ditta avente un codice ATECO di cui all’allegato 3 del citato DPCM, potrebbe invece farlo in quanto sussisterebbero “le comprovate esigenze lavorative”.
29. L’Ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di porto - Guardia costiera è sospesa? Quali indicazioni di sicurezza devo osservare per l’utilizzo di surf, wind surf, kite surf, banana boat e simili, paracadutismo ascensionale, canoe e piccoli natanti in genere?
R: L’Ordinanza della Capitaneria non è sospesa, sono solo stati temporaneamente sospesi alcuni termini temporali legati alle indicazioni di rango regionali e da cui derivano specifici obblighi per i concessionari di strutture balneari e per i Comuni. Viene, pertanto, sospesa l’individuazione di quegli specchi acquei prioritariamente destinati alla balneazione (200 mt dalle spiagge, 100 mt dalle coste a picco). Ciò detto, restano in vigore tutte quelle prescrizioni legate alla sicurezza ivi indicate e relative alla libera fruizione del mare.
30. Devo raggiungere la mia unità ancorata alla fonda: può il locale servizio battellieri trasportarmi sino alla mia barca?
R: Sì, il trasferimento con unità dei battellieri viene ricompreso nelle attività di trasporto ammesse. Infatti, più nello specifico il codice ATECO per il trasporto marittimo e costiero di passeggeri è il 50.10.00 e, pertanto, ricompreso nel codice generale 50 di cui all’allegato 3 del DPCM. Il servizio battellieri dovrà ovviamente adottare tutte le precauzioni di sicurezza previste per legge.
31. Vorrei uscire in barca con un amico diversamente abile e non convivente, posso farlo?
R: Sì, tra le attività motorie consentite dall’Ordinanza regionale è prevista l’uscita in barca dalle 06.00 alle 22.00 per massimo due persone. Si può derogare alla residenza nella stessa abitazione in quanto il DPCM prevede la possibilità di svolgere attività ricreativa all’aperto con accompagnatore per coloro che non sono completamente autosufficienti. Pur sempre rispettando le distanze di sicurezza.
cronaca
Fase 2 in Liguria, domande e risposta di cosa si può fare e cosa no
Le precisazioni della Regione
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