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di Stefano Rissetto

Il disastro di Monteforte Irpino, 40 vittime tra i passeggeri di un pullman caduto da un viadotto, è il precedente fondamentale, insieme alla giurisprudenza sulla strage di Sant'Anna di Stazzema e sui crimini di guerra ai danni dei partigiani, che la gup Paola Faggioni ha richiamato per escludere dalle parti civili il "Comitato Ricordo Vittime Morandi", sorto dopo i fatti e non rappresentativo di collettività identificate e preesistenti. Questo in sintesi il fulcro giuridico dell'ordinanza del gup Paola Faggioni sulle ammissioni ed esclusioni delle parti civili che avevano chiesto di essere presenti nel processo Morandi, prospettiva cui si erano opposte le difese degli imputati. Sono trentuno le pagine che motivano la decisione, tra cui ovviamente la parte più controversa riguarda il "Comitato ricordo vittime Morandi".

Il giudice ha escluso il comitato guidato da Egle Possetti sulla base di considerazioni strettamente giuridiche.
"L'orientamento giurisprudenziale prevalente - scrive la Faggioni - richiede, ai fini della legittimazione di enti e associazioni a costituirsi parte civile nel processo penale, che gli stessi siano sorti anteriormente al reato". Il precedente richiamato, nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 38343/2014, era quello della legittimazione di Medicina Democratica a essere presente in un processo relativo a un incidente sul lavoro in un luogo in cui MD aveva concretamente operato per la sicurezza, interesse leso dal reato in esame.

Bocciato anche il richiamo dei legali del Comitato Morandi alla precedente ammissione dell'ANPI in un processo per crimini di guerra: "Anche se costituita in epoca successiva ai fatti (...) l'ANPI per statuto si pone in linea di continuità per successione con gruppi e formazioni partigiane. Nel caso richiamato l'ANPI è subentrata a gruppi di partigiani già esistenti, mentre nel caso in esame il Comitato è stato creato proprio in seguito al crollo del ponte e non può ritenersi subentrato ad alcun gruppo o associazione preesistente di persone (vittime e familiari non costituivano prima del reato alcun gruppo preesistente).

Non ha trovato accoglimento da parte del gup neppure il richiamo dei legali del Comitato Ricordo a un'altra precedente sentenza, che aveva legittimato la costituzione di parte civile della Regione Toscana nel processo per la strage di Sant'Anna di Stazzema, consumata prima dell'istituzione dell'ente territoriale. "La Regione Toscana - scrive la Faggioni - è un ente pubblico che, anche se costituito successivamente alla consumazione del fatto di reato, era esponenziale della collettività rappresentata. Il Comitato, al contrario, non può essere equiparato a un ente pubblico esponenziale della collettività (preesistente anche alla sua costituzione), dal momento che è stato costituito da un gruppo limitato di persone, in seguito all'esigenza solidaristica di fornirsi supporto reciproco per affrontare le conseguenze psicologiche e materiali derivanti dalla tragica perdita dei propri cari".

"Pertanto il Comitato - conclude il gup - in quanto sorto in epoca successiva ai reati e proprio a seguito degli stessi, non può essere qualificato come soggetto danneggiato dagli stessi, in quanto non esistente al momento della loro consumazione".

Il precedente decisivo citato dalla Faggioni è l'ordinanza del tribunale di Avellino del 28 ottobre 2016, che aveva escluso sulla base di argomentazioni identiche l'"Associazione vittime della strada A16" dal processo per il disastro di Monteforte Irpino, che vide 40 morti tra i passeggeri di un pullman precipitato da viadotto Acqualonga la sera del 28 luglio 2013.