GENOVA - La Legge Elettorale Regionale della Liguria è stata definita con la legge regionale del 21 luglio 2020, n. 18. Questo mosaico normativo regola le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, unendo la rappresentanza proporzionale con un premio di maggioranza, per garantire equilibrio tra i voti e stabilità governativa.
Elezione del Presidente della Giunta Regionale
Il Presidente della Giunta regionale della Liguria è eletto direttamente dagli elettori della regione, un aspetto che sottolinea la centralità del voto popolare nell'assetto democratico locale. In questo contesto, il candidato che ottiene il maggior numero di voti vince senza necessità di un secondo turno. Questa modalità, apparentemente semplice, porta con sé una serie di implicazioni che vanno ben oltre la matematica elettorale.
L'elezione diretta del Presidente con un solo turno, in tipico stile anglosassone, ha il pregio di ridurre i costi e le risorse impiegate per le consultazioni elettorali. Questo aspetto non è trascurabile, soprattutto in tempi di ristrettezze economiche e di crescente attenzione all'uso efficiente delle risorse pubbliche. Ma al di là degli aspetti pratici, vi è una dimensione simbolica profonda: l'elezione diretta, in un unico atto, racchiude la volontà collettiva in un gesto semplice e deciso, un riflesso della chiarezza e della determinazione che i cittadini desiderano vedere nei propri rappresentanti.
Composizione e Elezione del Consiglio Regionale
Tra i 30 Consiglieri regionali, 24 vengono scelti attraverso un sistema proporzionale. Questo metodo prevede il riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni e il recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Parallelamente, un massimo di 6 seggi è assegnato con un sistema maggioritario ai gruppi di liste che sostengono il Presidente eletto.
Se la coalizione a supporto del Presidente eletto non riesce a conquistare la maggioranza dei seggi in Consiglio, interviene un meccanismo di premio di maggioranza. Questo premio garantisce alla coalizione un minimo di 17 seggi (nel caso in cui abbia eletto 11 Consiglieri) e un massimo di 19 seggi (se ha eletto 18 Consiglieri). Così, si assicura la governabilità e la stabilità politica della regione. Nei casi in cui la maggioranza venga raggiunta grazie alla combinazione tra la quota proporzionale e il premio di maggioranza variabile, i seggi rimanenti tra i 6 disponibili vengono redistribuiti alle liste che non sono collegate al Presidente eletto.
Un seggio è riservato al candidato presidente non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il vincitore. Questo seggio garantisce che il secondo candidato più votato, rappresentando una quota significativa dell'elettorato, abbia un ruolo all'interno del Consiglio regionale.
Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province liguri, un dato che riflette l'importanza delle specificità locali nel sistema elettorale regionale. A ciascuna provincia viene assegnato un numero di seggi proporzionale alla popolazione residente, un criterio che mira a garantire una rappresentanza equilibrata e adeguata di tutte le aree del territorio ligure.
In un contesto di rappresentanza politica complesso e articolato come quello regionale, il sistema elettorale adottato cerca di bilanciare proporzionalità e governabilità. Da una parte, assicura che tutte le circoscrizioni abbiano voce in Consiglio, in proporzione al loro peso demografico. Dall'altra, offre un premio di maggioranza che punta a stabilizzare l'esecutivo regionale, prevenendo situazioni di ingovernabilità che potrebbero derivare da una frammentazione eccessiva del voto.
Soglia di Sbarramento
La soglia di sbarramento del 3% è come una porta d'accesso selettiva. Per partecipare alla ripartizione dei seggi nel Consiglio regionale, le liste devono superare questa soglia. Questo meccanismo è progettato per evitare una frammentazione eccessiva del Consiglio regionale, garantendo che solo le forze politiche con un sostegno significativo possano ottenere rappresentanza. Così si crea un equilibrio, un insieme armonico di voci che si fanno sentire, evitando la dispersione del consenso in mille rivoli.
Preferenze e Parità di Genere
Gli elettori possono esprimere fino a due preferenze per i candidati all'interno della lista votata, ma le preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso. Questa disposizione, nota come doppia preferenza di genere, è stata introdotta per promuovere una maggiore parità di genere nella rappresentanza politica. Le liste devono rispettare criteri di alternanza di genere, includendo candidati uomini e donne in ordine alternato.
*Luca Sabatini - Sociologo Università di Genova
IL COMMENTO
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