L'Agenzia delle Entrate ha spiegato in una nota cosa devono fare i titolari di attività economiche che hanno perduto beni, merci o documentazione contabile nelle recenti alluvioni che hanno colpito Genova e provincia.
"Distruzione accidentale di beni: è sufficiente l' autocertificazione - Chi ha perduto merci o beni strumentali può, in mancanza di un documento rilasciato da un organo della pubblica amministrazione, redigere una dichiarazione sostitutiva di notorietà (autocertificazione) entro trenta giorni dall' evento o dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza. Tale dichiarazione non deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate ma esibita, su richiesta, agli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria". "L'autocertificazione - spiega l'Agenzia delle Entrate - deve contenere l'indicazione del valore complessivo dei beni perduti così come iscritto in contabilità ed avere data certa; ad essa va allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. Analogo valore può essere attribuito anche al modello E presentato alla Camera di Commercio di Genova per la segnalazione dei danni. Resta l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria in sede di controllo, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato". "Perdita della contabilità: occorre la denuncia - Nel caso di perdita dei documenti contabili, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, da cui risulti che le scritture si trovavano nell' immobile che ha subito l'inondazione, così come indicato in Anagrafe Tributaria. Il contribuente dovrà comunque ricostruire - per quanto possibile - i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte. Se la contabilità è tenuta in maniera informatica e non sono andati perduti i supporti su cui essa viene registrata, è sufficiente provvedere a ristampare i registri contabili distrutti. Nel caso in cui la perdita riguardi anche le fatture, e in generale i documenti probatori dei fatti di gestione, è opportuno che il contribuente contatti gli interlocutori (clienti, fornitori, banche ecc.) per reperirne le copie necessarie".
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Alluvione, le istruzioni per il risarcimento ai commercianti
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