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Non pagheranno nemmeno quelli sotto i 600 metri d'altitudine
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Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Anci Liguria, con Anci Umbria, Veneto e Abruzzo contro il decreto interministeriale del 28 novembre che prevedeva l'esclusione dei terreni agricoli sotto i 600 mt di altitudine dalla esenzione dell'Imu.

Con l'accoglimento del ricorso saranno esenti dal pagamento dell'Imu anche i terreni agricoli sotto i 600 metri di altitudine. La rivolta dei sindaci ha sortito quindi un effetto positivo contro il decreto ministeriale sul pagamento del tributo in tutti i Comuni sotto i 600 metri sul livello del mare (in Liguria sono 215 su 235). Anci Liguria ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la norma. 

"Per supportare e tutelare le Comunità locali contro questa vessazione, Anci Liguria, tra le prime in Italia, ha presentato un ricorso al Tar del Lazio. Il nostro obiettivo è che questo tributo, che penalizza gravemente i terreni agricoli e montani della nostra Regione, venga abolito", aveva spiegato Michele Malfatti, Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni di Anci Liguria. 

"In questo momento i vantaggi ce l'hanno i cittadini e non i comuni, che hanno subito il taglio dei trasferimenti. Se alla fine avremo ragione, anche i comuni potranno riottenere i soldi dei tagli. Sono contento, però aspettiamo di vedere come finisce. Meglio stare con i piedi per terra, la politica degli annunci non ci appartiene". Cosi il segretario generale di Anci Liguria Pier Luigi Vinai ha commentato la decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato da Anci Liguria per l'esenzione dall'Imu di tutti i terreni agricoli.

Il decreto interministeriale con il quale si escludono i terreni agricoli al di sotto dei 600 mt dall'esenzione dell'Imu, decreto impugnato da Anci Liguria con Anci Veneto, Abruzzo e Umbria, "determina eccezionale e grave pregiudizio". Lo scrive il relatore del decreto con il quale il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dell'Anci. Secondo il Tar il pregiudizio proviene dalla "assoluta incertezza dei criteri applicativi" del decreto "con particolare riguardo a quello dell'altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune collocato notevolmente al di sotto di tale altezza".

In secondo luogo, scrive il Tar, "trattandosi di misura compensativa questa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, un procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento". Per questi motivi, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso e ha fissato la camera di consiglio per il 21 gennaio 2015.