economia

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Com'è noto, l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) viene applicata sulla vendita di un bene o sulla prestazione di un servizio ed è un’imposta neutra per gli operatori economici, ovvero è incassata dal cliente e successivamente versata nelle casse erariali.

Secondo il regime ordinario, l'IVA deve essere liquidata secondo il criterio “di competenza”, in riferimento al periodo di emissione della fattura, ovvero mensilmente (entro il 16 del mese successivo) o, se non si supera un determinato volume d'affari, trimestralmente (entro il 16 dei mesi di maggio, agosto, novembre e marzo dell'anno successivo).

In base alla disciplina vigente, tutti i titolari di partita IVA che fatturino meno di due milioni di euro all'anno possono optare per il versamento di tale imposta secondo il principio “di cassa”. Il regime dell’IVA per cassa, introdotto dal 1° dicembre 2012 dall’art. 32-bis del D.L. 83/2012, consiste nella possibilità per imprese, artigiani, commercianti, professionisti e lavoratori autonomi di versare l’imposta sul valore aggiunto al momento dell’effettivo incasso della fattura, invece che al suo rilascio. Ciò per evitare che tali soggetti debbano anticipare il versamento dell’IVA relativo a fatture non ancora pagate dal cliente ovvero saldate in periodi sensibilmente differiti rispetto alla loro emissione.

Per applicare il nuovo regime non è necessaria alcuna comunicazione preventiva, bensì è sufficiente riportare sulla fattura il riferimento all'art. 32-bis del Dl 83/2012. In effetti si deduce la scelta del regime dal comportamento adottato nella liquidazione periodica: la comunicazione formale avviene poi con la dichiarazione annuale IVA.

Tra le principali operazioni che non possono beneficiare del regime in oggetto vi sono quelle effettuate: verso privati non titolari di partita IVA (consumatori finali); in regimi IVA speciali (es. agricoltura e agenzie di viaggi); ad esigibilità differita (es. forniture allo Stato ed enti pubblici, cessioni di prodotti farmaceutici); relative ad esportazioni e importazioni, nonché ad acquisti e cessioni intracomunitarie.

Il regime opzionale dell’IVA per cassa è stato disciplinato da alcuni successivi provvedimenti attuativi. Questi ultimi hanno specificato il momento in cui il cliente/committente può detrarre l'IVA che paga in fattura.

In particolare, se anche il cliente ha optato per il regime per cassa può detrarre l'IVA solo quando liquida la fattura; viceversa se il cliente non ha adottato il regime per cassa può detrarre l'IVA dal momento dell’esecuzione dell'operazione (vendita o prestazione di servizi), ovvero quando riceve la fattura. In ogni caso l’IVA deve essere versata all’Erario decorso un anno dall'operazione, anche se la fattura non è ancora stata saldata (salvo che il cliente sia assoggettato a procedure concorsuali, tra cui il fallimento).

Tale obbligo non comporta gravi problematiche in un periodo di crescita economica, in cui la percentuale di fatture non pagate è relativamente bassa, quindi il contribuente è in grado di sostenere lo sfasamento temporale tra l’anticipo dell’IVA non incassata ed il saldo delle fatture da parte dei clienti.

Tuttavia oggi la crisi economica sta comportando sensibili ritardi e talvolta mancati incassi, da cui un’oggettiva difficoltà per gli operatori a versare l’IVA all’Erario. In tal senso l’eliminazione della previsione dell’obbligo di versamento dell’IVA decorso un anno dall’operazione sarebbe da un lato un primo sostegno reale agli operatori e dall’altro la correzione di un aspetto iniquo della norma: perché dover anticipare all’Erario un’imposta neutra non ancora incassata?

Inoltre esiste il rischio reale per le imprese di superare la soglia penale di euro 50.000 di IVA non liquidata, magari relativa a fatture non ancora incassate, commettendo il reato di omesso versamento di IVA ai sensi del D. Lgs. 74/2000.

Per i medesimi obiettivi di aiuto concreto agli operatori in questo periodo di crisi e di maggior equità legislativa, si auspica l’estensione del regime di IVA per cassa a tutte le operazioni verso i consumatori finali effettuate principalmente da commercianti ed esercenti (dalla grande distribuzione al negozio di quartiere) oltre che ai titolari di partita IVA con fatturato superiore ai due milioni di euro.

D’altro canto però, al fine di neutralizzare per l’Erario l’impatto dell’ampliamento di questo regime a tutti gli operatori economici e di controbilanciare gli effettivi vantaggi per gli operatori, il cliente titolare di partita IVA dovrebbe poter detrarre tale imposta solo dopo aver saldato la fattura e non, come previsto dall’attuale regime per competenza, al momento del ricevimento della stessa. Infatti ciò potrebbe generare uno sfasamento temporale tra la detrazione dell’IVA ed il versamento dell’imposta stessa all’Erario, evidentemente speculare all’iniquo anticipo di IVA per fatture non ancora incassate, che il regime per cassa è volto ad eliminare.