
In sostanza, si legge nel dispositivo del collegio, che ha accolto la richiesta di un genovese, "l'intervento chirurgico può essere autorizzato in via preventiva solo quando necessario e tale debba ritenersi nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità e il sesso anatomico determini un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali", mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità "non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici".
Gli avvocati Liana Maggiano e Valentina Migliardi, che hanno patrocinato la causa, sottolineano che la decisione del tribunale di Genova è "costituzionalmente orientata" e cioè che la pronunzia ha seguito il percorso indicato da una sentenza della Corte costituzionale del 1985 e spiega che il Tribunale civile "ha adottato la decisione assunta il 5 marzo scorso motivandola con il rispetto della dignità e il benessere della persona".
IL COMMENTO
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