L'ad, secondo quanto previsto dall'art.2, è nominato dal cda su proposta dell'assemblea dei soci (dunque del Tesoro), resta in carica per tre anni e può essere revocato dallo stesso consiglio. Può nominare i dirigenti, ma per le nomine editoriali deve avere il parere del cda (che, nel caso dei direttori di testata, se fornito a maggioranza dei due terzi è vincolante). Secondo un emendamento approvato in commissione alla Camera, assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione anche dei giornalisti, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico; può firmare contratti fino a 10 milioni di euro e ha massima autonomia sulla gestione economica. Prevista l'incompatibilità con cariche di Governo, anche se ricoperte nei dodici mesi precedenti alla data della nomina; l'ad deve, inoltre, essere nominato tra coloro che non abbiano conflitti di interesse e non cumulino cariche in società concorrenti; all'ad spetta anche l'approvazione del piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, oggetto di alcune modifiche in Commissione alla Camera.
Al Senato, con un emendamento di Forza Italia, è stata introdotta la figura del presidente 'di garanzia', che viene nominato dal cda tra i suoi membri, ma deve ottenere il parere favorevole della Commissione di Vigilanza con i due terzi dei voti. I componenti del cda sono sette al posto degli attuali nove: quattro eletti da Camera e Senato, due nominati dal governo e uno designato dall'assemblea dei dipendenti. Previsti precisi requisiti di onorabilità per i consiglieri.
In fase di prima applicazione della legge, al direttore generale sono conferiti i poteri dell'amministratore delegato. Un emendamento dei relatori approvato in Commissione alla Camera specifica che il dg mantiene anche le attuali competenze.
Mentre il nodo canone viene affrontato nella legge di stabilità, la riforma prevede una delega per il riordino e la semplificazione dell'assetto normativo. Al Senato è stata ridotta la sua ampiezza con la soppressione del riferimento all'evoluzione tecnologica e di mercato.
L'articolo 1 prolunga a cinque anni la disciplina dei contratti per lo svolgimento del servizio pubblico e potenzia il ruolo del Consiglio dei ministri, che delibera indirizzi prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale.
L'articolo 3 detta norme sulla responsabilità dei componenti del cda e prevede la deroga, rispetto all'applicazione del codice dei contratti pubblici, per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
IL COMMENTO
"Breathe": la politica ha il dovere di ricordare i giorni del Covid
Il docufilm sul Covid, una lezione per la giunta che deve rifare la sanità