cronaca

Dopo le conclusioni dell'avvocato generale Szpunar
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Nessuna sorpresa. La legge con cui l'Italia ha previsto la proroga automatica della durata fino al 2020 delle concessioni demaniali marittime e lacustri per attività turistico-ricettive è contraria al diritto europeo. Lo ha ribadito nelle sue conclusioni l'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Maciej Szpunar, sulle cause che coinvolgono gestori sardi e la Promoimpresa operante sul lago di Garda.

Si tratta di un passaggio decisivo verso la bocciatura della proroga delle concessioni, visto che le conclusioni dell'avvocato generale sono di norma riprese nelle sentenze emesse dalla Corte. Szpunar ha ricordato che con vari decreti-legge emessi dal 2009 al 2012 e convertiti in legge, lo Stato italiano ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative dapprima fino al 31 dicembre 2012 e poi fino al 31 dicembre 2020.

L'avvocato generale ha ritenuto fondati i dubbi espressi dai Tar di Sardegna e Lombardia e ha concluso che la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato Ue, impedisce alla normativa nazionale di prorogare in modo automatico la data di scadenza delle concessioni per lo sfruttamento economico del demanio pubblico marittimo e lacustre

La vicenda è ormai nota. Alcuni gestori di attività presso alcune aree demaniali marittime in Sardegna e la Promoimpresa operante sul lago di Garda hanno negli anni passati aperto contenziosi davanti ai Tar della Sardegna e della Lombardia proprio a propositi di contestazioni relative al rilascio e e al rinnovo delle concessioni. Successivamente sia il Tar Sardegna sia quello della Lombardia hanno sollevato una questione pregiudiziale alla Corte Ue sulla legge italiana che prevede la proroga automatica e generalizzata della durata delle concessioni sino al 31 dicembre 2020 chiedendo di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario.

I nodi maggiori riguardano i principi che la proroga andrebbe ad intaccare:
libertà di stabilimento, protezione della concorrenza, eguaglianza di trattamento tra operatori economici, nonché proporzionalità e ragionevolezza. Non a caso, i giudici italiani hanno espresso in particolare dubbi sull'automatismo della proroga poiché in questo modo si sottraggono al mercato, per un periodo irragionevolmente lungo (undici anni), delle concessioni di beni sicuramente molto importanti sul piano economico.

Un meccanismo che, così come congegnato, potrebbe incidere in modo eccessivamente penalizzante, e quindi sproporzionato, sui diritti degli operatori del settore che non hanno la possibilità di ottenere una concessione. Un sistema che prevede il protrarsi delle proroghe anche in assenza di esigenze concrete e che potrebbe quindi creare una discriminazione tra gli operatori economici. Insomma, un principio contrario alle norme dell'Unione Europea.