
Con la Circolare 8/2016, le Dogane forniscono una prima disamina delle principali novità introdotte dalla nuova normativa dell’Unione e si impartiscono direttive procedurali e operative relative ad alcuni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori.
Per quanto riguarda la nautica, una delle novità più rilevanti è l’introduzione della garanzia per i regimi sospensivi, precedentemente considerata facoltativa dall’abrogato Regolamento del 1992, e resa obbligatoria in Italia dalla legge nazionale (TULD). In questo modo gli operatori dei Paesi concorrenti, come ad esempio la Francia, non erano chiamati a fornire la garanzia fideiussoria per i lavori eseguiti sulle unità da diporto battenti bandiera extracomunitaria.
Con la nuova norma europea, la costituzione della garanzia è richiesta obbligatoriamente per tutti i Paesi per l’accesso ai regimi speciali soggetti ad autorizzazione, ferme restando alcune ipotesi in cui è possibile concedere una riduzione o l’esonero, alle condizioni fissate, anch’esse, dalla norma sovranazionale (art. 95, par. 2, e art. 95, par. 3 del CDU).
L’articolo 95 (punti 1 e 2) CDU stabilisce che un operatore economico può beneficiare di una riduzione e/o esonero ove dimostri un adeguato livello di affidabilità. Sebbene sia evidente la coincidenza dei requisiti e delle condizioni richieste con quelli al cui soddisfacimento è subordinato il riconoscimento dello status di AEO (Authorized Economic Operator), è anche chiaro che non è obbligatorio essere un AEO per accedere a tali benefici.
Ucina, tramite alcune Aziende associate sta intanto verificando la pratica per il conseguimento dell’AEO, valutandone costi, tempi e criticità, per offrire successivamente a tutti i Soci ogni indicazione utile.
IL COMMENTO
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