
Nella sentenza il Tar della Liguria ha condannato il ministero dell'Università e della Ricerca stabilendo che "deve ritenersi provato il danno non patrimoniale patito dal ricorrente in termini di sofferenza emotiva, essendo noto che la valutazione negativa formulata nei confronti di un ragazzo molto giovane per il mancato superamento dell'anno scolastico determina uno stato d'animo di sofferenza e frustrazione, perché a risultarne colpita è l'immagine che l'individuo ha di sé".
Il Tar sottolinea che "il comportamento dell'istituto superiore, in violazione del piano educativo personalizzato dell'alunno, ha comportato la lesione del suo diritto all'integrazione scolastica e dell'interesse legittimo a una valutazione in linea con la sua situazione di portatore di handicap".
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