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GENOVA - Prorogata fino al 30 settembre 2025 l’ordinanza firmata nel mese di luglio 2023 dal sindaco su proposta degli assessori alla sicurezza e al commercio per la prevenzione dell’abuso di alcol in spazi aperti. Su tutto il territorio comunale, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, alle 22 fino alle 6 del giorno successivo, esclusa l'ipotesi in cui l'impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all'indirizzo dell'acquirente.
 
In tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, oltre al già vigente divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo (come da Regolamento comunale di polizia annonaria 1\2016 art.4) su aree pubbliche (esclusi i dehors), sono vietati il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in area pubblica o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici e aree riconducibili a superfici di somministrazione autorizzate).
 
Inoltre, ogni giorno già dalle 12 fino alle 8 del giorno successivo, è vietato il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici) nelle zone di: Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente (già ricomprese nell’ordinanza sindacale n. 390 del 29 dicembre 2022), e nelle zone del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri e dei laghetti di San Carlo di Cese.
 
L’ordinanza viene estesa anche nella zona di Cornigliano, all’interno dei perimetri definiti, comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:
• Lato mare: Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l’intera area della stazione ferroviaria; 
• Lato Levante: Via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetti (comprese); 
• Lato Monte: Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata ( sino all’intersezione con la Via Domenico Baffigo), Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese); 
• Lato Ponente: Via Angelo Siffredi sino all’intersezione con Via Tonale (comprese).