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Il piano prevede che ogni Comune porti al 50% la percentuale di spiagge libere sul totale del territorio disponibile, nuove concessioni della durata di 6 anni e divieto della presenza di barriere visive e architettoniche per l’accesso alla spiaggia e al mare
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di Andrea Popolano

LIGURIA - Molti Comuni della Liguria sono ancora in ritardo per quanto riguarda l'avvio dell'iter del bando per assegnare le nuove concessioni balneari così come previsto dalla Direttiva Bolkestein (Leggi qui) 

Negli scorsi giorni anche l'Antitrust ha invitato gli enti preposti a velocizzare le operazioni. Il Consiglio di Stato ha infatti dichiarato nulle le proroghe effettuate da quelle amministrazioni che non hanno fatto partire un percorso di riassegnazione delle aree entro la data del 31 dicembre 2023.

L'associazione Mare Libero in questi giorni sta inviando delle lettere ai diversi Comuni con la richiesta di essere ascoltati in modo da "riformulare i piani di utilizzo demaniali per includere spiagge libere". E infatti la Liguria è la regione maglia nera d'Italia per numero di spiagge libere in rapporto alla quantità di spiagge presenti. Legambiente ha anche denunciato che nella maggior parte dei casi queste si trovano alla foce di torrenti e fiumi là dove il mare risulta essere meno pulito rispetto ad altri tratti di costa (leggi qui).

La legge prevede il 40% di spiagge libere e regole precise per l'accesso al litorale. In tutto in Liguria ci sarebbero una ventina di Comuni sui 64 della costa che non rispettano la normativa. L'obiettivo di Mare Libero, che in Liguria ha come referente Stefano Salvetti, è quello di proporre delle linee guida da seguire alle amministrazioni in modo da garantire una più cospicua presenza di spiagge libere o spiagge libere attrezzate lungo i litorali della Liguria.

Tra i diversi punti ci sono l'aumento non al di sotti del 50% delle spiagge libere sul totale del territorio di spiaggia da gestire; il divieto di barriere visive e architettoniche per l’accesso alla spiaggia e al mare; dei processi di graduale rinaturalizzazione per favorire un più diretto contatto con la natura e una miglior tutela dell’ecosistema spiaggia; la durata delle concessioni dovrebbe essere di 6 anni (in alcuni specifici casi prorogabili a 10); per quanto riguarda gli stabilimenti, prevedere una calmierazione dei prezzi dei servizi tale da renderli accessibili a tutte le fasce sociali; una adeguata alternanza tra spiagge libere (o libere attrezzate) e spiagge in concessione.

QUESTI I 20 PUNTI PRESENTATI DA MARE LIBERO

1. è necessario dare tempestiva attuazione all’art.49 del codice della Navigazione, individuando le strutture che, a prescindere dalla loro regolarità urbanistica o catastale, il Comune intende far rimuovere a spese del concessionario uscente (auspichiamo siano il più possibile!), e quelle per le quali si dovrà procedere all’incameramento a testimoniale di Stato da parte dell’Agenzia del Demanio;
2. si auspica che il Comune voglia gradualmente procedere all'internalizzazione dei servizi connessi alla balneazione, ricorrendo all’istituto della concessione demaniale marittima solo in via residuale ed eccezionale, nello spirito della Costituzione, la quale elegge i beni demaniali alla libera fruizione e al libero godimento da parte dei cittadini e delle cittadine;
3. pur nell’ottica di una riduzione sostanziale dell’impatto antropico sulle coste, è necessario, per quanto di competenza del Comune, adeguare il rango della valenza turistica del litorale, per garantire una maggiore rispondenza tra incassi e canone demaniale.
Il Piano Spiaggia (oppure indicare se Piano della Costa, Piano degli Arenili, Piano di Utilizzazione degli Arenili, o Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali) deve prevedere
4. che nel corso dell'iter di predisposizione e approvazione siano coinvolte le associazioni e gli enti del terzo settore impegnati nella tutela dei lavoratori, dei bagnanti, dei consumatori, dell’ambiente;
5. una quota minima di spiagge riservate alla libera fruizione in ciascun ambito urbanisticamente omogeneo del Comune. Tale quota minima non dovrebbe attestarsi al di sotto del 50% (legge 296/2006 - “corretto equilibrio” - e 118/2022 - “adeguato equilibrio”) della superficie di arenile efficientemente collegata con il trasporto pubblico, e prospiciente acque ben raggiungibili e balneabili;
6. adeguata alternanza tra spiagge libere (o libere attrezzate) e spiagge in concessione;
7. il divieto di barriere visive e architettoniche per l’accesso alla spiaggia e al mare, anche nel rispetto della legge 104/92, che vincola il rilascio di concessioni demaniali marittime alla visitabilità degli impianti e alla possibilità di accesso al mare per le persone con ogni tipo di disabilità;
8. un progetto morfologico dettagliato del litorale, al fine di abbattere i costi di progettazione e favorire così l'accesso ai bandi delle piccole imprese locali, nonché con lo scopo di realizzare un fronte mare architettonicamente omogeneo e maggiormente conforme alle esigenze sociali e di tutela del paesaggio;
9. processi di graduale rinaturalizzazione, per favorire un più diretto contatto dell’Essere Umano con la Natura e una miglior tutela dell’ecosistema spiaggia, che costituisce l’unica vera difesa dall’erosione costiera e dall’innalzamento del livello del mare. A tal fine, sarà auspicabile prevedere l’installazione unicamente di strutture di facile rimozione, in modo tale che possano essere rimosse al termine di ogni stagione estiva, per ottenere una riduzione significativa dell’irrigidimento della costa, presupposto irrinunciabile per la tutela delle spiagge, come già si è capito nella quasi totalità dei Paesi UE;
nei bandi:
10. si deve prevedere che la durata massima delle concessioni venga fissata in non più di 6 anni10 (in casi eccezionali fino a 10, laddove siano previsti interventi di riconversione delle strutture fisse in strutture amovibili ecocompatibili e/o per la rinaturalizzazione degli arenili).
11. non può essere previsto un prolungamento della concessione per investimenti volti alla realizzazione di nuove strutture fisse o di strutture che comunque non siano strettamente attinenti alla balneazione (palestre, piscine, aree wellness, negozi ecc.);
12. deve essere fissato il limite di assegnazione ad ogni soggetto a non più di una concessione nell’ambito dello stesso Comune;
13. non possono essere previsti punteggi di merito per l’eventuale esperienza tecnica e/o professionale acquisita nel settore balneare;
14. al concessionario uscente non dovrà essere corrisposto nessun indennizzo per “legittimo affidamento”, per il “valore aziendale dell’impresa” o per “avviamento commerciale”;
15. dovrà essere preclusa la partecipazione alle gare ai concessionari uscenti che abbiano violato leggi o altre disposizioni, in particolare in materia fiscale, di tutela del paesaggio, del lavoro e quelle individuate dall’art. 47 del Codice della Navigazione;
16. dovrà essere preclusa la partecipazione alle gare a chiunque sia titolare di posizioni debitorie nei confronti dell’erario;
17. devono essere esclusi lo spianamento e la possibilità di pulizia e vagliatura con mezzi meccanici invasivi, al fine di salvaguardare i depositi di origine naturale e tutto l'ecosistema spiaggia;
18. è auspicabile che sia favorita l'assegnazione nei confronti di enti senza scopo di lucro, di cooperative di lavoratori o sociali, o di altri enti vocati alla difesa delle fragilità;
19. deve essere prevista una calmierazione dei prezzi dei servizi tale da renderli accessibili a tutte le fasce sociali;
20. deve essere prevista una clausola sociale per la salvaguardia dei posti di lavoro, anche prevedendo percorsi di regolarizzazione o garanzie di ri-assunzione rivolte a chi ricavasse dal lavoro (e non dalla sola attività di impresa) nell’ambito di una concessione demaniale marittima, la principale fonte di reddito per il proprio sostentamento.