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La norma: "Non punibilità in casi di forza maggiore"
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L'Agenzia delle Entrate potrà decidere di non applicare sanzioni ai sostituti di imposta delle zone colpite dall'alluvione del 10-14 ottobre e che hanno versato in ritardo le ritenute. Lo annuncia il Mef ricordando che il decreto del 20 ottobre 2014, prevedeva la sospensione dei termini per le regioni colpite, tra le quali la Liguria.

Nel decreto del Mef venivano però escluse dalla sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della medesima scadenza, - spiega il Mef - l'Agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni ai sostituti suddetti, in applicazione di quanto previsto dalla normativa in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, che dispone la non punibilità delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.