economia

I consigli del commercialista in materia fiscale
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La Voluntary Disclosure, introdotta con la Legge n. 186 del 15.12.2014, rappresenta l’ultima occasione per i contribuenti che detengono all’estero capitali o patrimoni mai dichiarati alle autorità fiscali italiane di regolarizzare, spontaneamente, la propria posizione in riferimento alle violazioni compiute fino al 30 settembre 2014.

Il contribuente può essere fortemente spinto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco per evitare il rischio sempre più concreto di essere scoperto. Tale eventualità è percepita come più grave, in conseguenza dell’importante introduzione del reato di auto riciclaggio, e più probabile, grazie ai recenti accordi stipulati dal governo italiano con molti di quei Paesi europei ed extraeuropei che finora avevano difeso strenuamente il segreto bancario, favorendo gli istituti di credito sul proprio territorio.

In particolare, aderendo alla Voluntary Disclosure, il contribuente ha la possibilità di far rientrare i capitali detenuti all’estero o di mantenerli dove sono, a fronte dell’integrale pagamento delle imposte non versate, degli interessi dovuti e delle sanzioni previste, anche se in misura ridotta, evitando ripercussioni penali per i reati fiscali commessi, per l’autoriciclaggio e per il riciclaggio connesso ai reati fiscali. Il tutto nell’ottica della piena trasparenza nei confronti del Fisco; ciò diversamente dalle precedenti pratiche di scudo fiscale, che invece consentivano l’anonimato.

Sono interessati a tale procedura di collaborazione con il Fisco i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, ovvero le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici, le associazioni professionali, i trust ed i titolari effettivi degli investimenti o delle attività estere.
Va segnalato che gli eredi dei soggetti che abbiano commesso le violazioni rispondono ovviamente per il solo comparto delle imposte e non anche delle sanzioni, non essendo queste ultime trasmissibili in caso di successione.

La procedura può essere attivata dai soggetti detentori di attività all’estero non dichiarate al Fisco, purché non abbiano avuto “formale conoscenza” di accertamenti sulle proprie attività detenute all’estero da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le violazioni per cui la procedura può essere attivata sono quelle compiute prima del 30 settembre 2014 ma ancora entro i termini ordinari per l’accertamento fiscale, al momento della presentazione della domanda.

Per aderire alla Voluntary Disclosure è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015 (salvo proroga più volte richiesta dagli operatori) una specifica istanza, corredata da una dettagliata relazione di accompagnamento e dalla documentazione probatoria.

In particolare, il contribuente dovrà fornire informazioni sui beni detenuti all’estero e non dichiarati in Italia; sui flussi in entrata sui propri conti correnti e la loro origine; sui flussi in uscita dai propri conti correnti e la loro destinazione. Inoltre la documentazione dovrà riportare tutti i dati relativi a precedenti scudi fiscali a cui il contribuente abbia partecipato ed i riferimenti di tutte le altre persone collegate ai beni esteri che non abbiano aderito alla Voluntary Disclosure.

L’Agenzia delle Entrate, una volta ricevuta la documentazione fornita, inviterà il contribuente al contraddittorio: il soggetto potrà versare immediatamente le somme richieste, oppure presentarsi all’incontro e cercare di ridurre le pretese del fisco in sede di accertamento con adesione.
Infine, l'autore delle violazioni potrà effettuare il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione o in tre rate mensili e non potrà compensare il debito con eventuali crediti fiscali.

*Dottore commercialista e revisore contabile