
"La prima sentenza e il bando sono chiari nell'escludere l'utilizzo dell'ordinario criterio cronologico, in favore del solo sorteggio fra tutte le domande pervenute nella settimana qualora nell'ambito della stessa si verifichi carenza di risorse finanziarie, come accaduto nel caso di specie - spiega il Tar dando ragione al cittadino - L'amministrazione non dovrebbe ordinare cronologicamente le domande ma considerarle tutte come pervenute nello stesso momento. È lo stesso bando a dare rilievo al numero di lettere estratte dei singoli cognomi che danno diritto alla priorità nell'assegnazione del contributo".
Il Tar ha ordinato quindi alla Regione di provvedere ad erogare il bonus e a pagare 2 mila euro di spese di giudizio a favore del ricorrente.
IL COMMENTO
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