
Gli aumenti dei canoni demaniali, spiega la nota, non possono essere indifferenziati e non possono essere automaticamente applicati alle opere realizzate a cura e a spese del concessionario, equiparandole a quelle già di proprietà dello stato. La battaglia legale, affermano, continua ora al Consiglio di Stato.
Chiamata a giudicare la legge che ha modificato unilateralmente e retroattivamente le concessioni-contratto dei porti turistici, la Corte Costituzionale, afferma la nota, ha fornito una interpretazione della norma in linea con le richieste di Ucina, Assomarinas, Federturismo e le marine associate a Assonat (Promomar e Marina Punta Ala).
I criteri di calcolo dei canoni basati su valori immobiliari di mercato possono riferirsi solo alle opere che già appartenevano allo Stato (e quindi che già possedevano la qualità di beni demaniali) al momento del rilascio della concessione. Per le opere ancora da realizzare o realizzate a cura del concessionario, il calcolo dei nuovi valori immobiliari può avvenire solo al termine della concessione e non già nel corso della medesima.
IL COMMENTO
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