
Questo per garantire un risarcimento al maggior numero di soggetti possibili e venire incontro all’esigenze delle categorie che hanno subito un danno economico a seguito del crollo del viadotto. L’indennizzo, previsto dall’art. 4-ter comma 2 della Legge Genova, è a favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l'attività in seguito al tragico evento.
Il provvedimento sarà pubblicato domani sul sito di Regione Liguria, nella sezione dedicata “Ponte Morandi” – “sostegno al reddito lavoratori autonomi – una tantum”.
IL COMMENTO
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