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Il professionista verrà aggiornato in via riservata sugli sviluppi delle trattative
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Un passo importante è stato compiuto sul fronte della trattativa di cessione del Genoa: è stata infatti siglata la bozza dell’accordo di confidenzialità e di non divulgazione reciproca tra il commercialista dei tifosi organizzati, l’advisor e il presidente Enrico Preziosi.


Nell'accordo è riportato che Assietta, advisor scelto da Preziosi, «si è dichiarato disponibile a mantenere» il commercialista «informato sullo stato di avanzamento dell’attività svolta».
 

In pratica, i tifosi hanno ottenuto di suggerire il nome di un commercialista di loro fiducia che sarà informato sulla trattativa, poiché sembra essercene una ancora viva (con il Fondo americano York Capital). In pratica, l'Advisor relazionerà il commercialista sugli sviluppi della trattative.


Ecco uno stralcio dell'accordo:
 
 
 
 
 
PREMESSO
a) che A è interessato a cedere l’intero pacchetto partecipativo detenuto nella società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. , con sede in Genova, Via Ronchi 67 , codice fiscale n. 80033270101;
b) che al momento sono in corso trattative riservate (di seguito anche semplicemente “Trattativa” o “Trattative”) con un soggetto che si è dichiarato interessato ad acquistare il suddetto pacchetto partecipativo per sé o persona da nominare, di seguito anche semplicemente “C”;
c) che a tal fine A ha incaricato l’Advisor di prendere parte insieme a C, o all’advisor /consulenti di quest’ultimo, ad una serie di attività di due diligence funzionali alla conclusione della suddetta cessione (di seguito anche semplicemente “due diligence”);
d) che tra A e l’Advisor è stato a tal fine stipulato un accordo di confidenzialità e non divulgazione reciproca;
e) che è interesse di B essere mantenuto informato circa lo stato di avanzamento della Trattativa e dell’attività svolta dall’Advisor (“lo Scopo”) in considerazione del fatto che …. ________;
f) che, in particolare, l’Advisor si è dichiarato disponibile a mantenere B informato sullo stato di avanzamento dell’attività svolta, con la necessaria precisazione che le Parti ritengono opportuno mantenere la riservatezza in ordine ai nominativi dei soggetti coinvolti, al valore della cessione, all’esito delle valutazioni, alle eventuali problematiche riscontrate e in generale a tutti quegli elementi non indispensabili per le esigenze informative di B;
g) che le Parti desiderano definire i termini e le condizioni relativi alla divulgazione, protezione e utilizzo delle informazioni riservate relative alla due diligence.
Tutto ciò premesso e in considerazione di quanto precede, le Parti concordano le clausole esposte di seguito, la cui ricezione e adeguatezza sono qui espressamente riconosciute:
 
1. l’Advisor si obbliga a relazionare a favore di B, ogni 15 giorni a decorrere dalla Data di efficacia, in merito allo stato di avanzamento della due diligence (di seguito anche “Informazioni riservate”) con riferimento alle seguenti aree di intervento:
i. contabile, in relazione alla correttezza dei dati contabili, economici, patrimoniali e finanziari di C;
ii. legale, in relazione alle situazioni giuridiche soggettive attive e passive di cui sia titolare C al fine di rilevarne eventuali criticità;
iii. fiscale, al fine di indagare sulla presenza di eventuali problematiche e passività di natura fiscale non evidenziate nelle scritture contabili;
iiii. strategica, al fine di individuare i punti di forza e debolezza relativi a piani strategici collegati all’operazione di cessione, nonché i rischi interni ed esterni che minacciano il perseguimento dell’obiettivo anche in relazione alla futura operatività aziendale della società oggetto di cessione;
oggetto della relazione periodica è unicamente l’informativa circa lo stato di avanzamento delle operazioni di due diligence e non il contenuto delle stesse.
 
Con “stato di avanzamento” della due diligence si intende un’informativa di tipo generico sull’andamento delle attività rispetto agli obbiettivi prefissati per ogni area di intervento e l’evidenziazione di eventuali elementi che ne rallentano e/o ostacolano il regolare avanzamento.
 
Non formano oggetto del presente Accordo le informazioni di tipo anagrafico, numerico e valutativo delle quali l’Advisor viene a conoscenza in relazione al proprio incarico e che formano oggetto di un separato accordo di confidenzialità e non divulgazione reciproca stipulato con A, e così a titolo non esaustivo e puramente esemplificativo, tutte le idee, i dati e le informazioni riservate, proprietarie e non pubbliche relative all’attività, al marketing, alla finanza, alla contabilità, alla fiscalità, alla strategia, alla proprietà intellettuale, alle tecnologie, ai prodotti, programmi di sviluppo, processi, procedure, concetti, progetti, tecniche commerciali, protocolli e/o dati esistenti e potenziali di clienti, obiettivi e partner.
 
2. Nulla di quanto contenuto nel presente Contratto deve essere interpretato come costrizione di una Parte divulgante a divulgare informazioni riservate alla Parte ricevente o come obbligo per entrambe le Parti di stipulare accordi o rapporti commerciali di qualsiasi natura.