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Il Garante intende valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole
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C'è anche il Genoa tra le nove società di serie A nel mirino dell'Antitrust che ha avviato nove procedimenti istruttori per "clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite". Oltre al club rossoblù ci sono anche Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Udinese e Atalanta. Si tratta, in particolare, di clausole che non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell' abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello Stadio, di rinvio di partita e di ottenere risarcimenti per fatto della società.


L'attività istruttoria in corso fa seguito - si legge in una nota dell'Antitrust - al mancato accoglimento dell'invito rivolto dall'Autorità alle nove società lo scorso 8 maggio 2019, tramite una comunicazione di moral suasion con la quale era stato richiesto ai club di adottare iniziative dirette a rimuovere le evidenze appena richiamate. A queste richieste hanno risposto positivamente solo le società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e Parma Calcio 1913 S.r.l.. Queste ultime - sottolinea l'Antitrust - hanno "effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà ivi rilevati nelle rispettive lettere di moral suasion. Per queste due ultime società sono stati archiviate le rispettive procedure. Tornando al procedimento avviato dell'Antitrust verso le 9 società di serie A entrate nel mirino dell'Antitrust questi valuteranno della vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all'acquisto dell'abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita.

Clausole che "non riconoscerebbero il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso; non riconoscerebbero al consumatore il diritto ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell'evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest'ultima; né infine riconoscerebbero al consumatore il diritto a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società". L'Antitrust verificherà se queste clausole "escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio", e quindi introducendo "un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali" siano effettivamente clausole "vessatorie".