
"La zona 1 di interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione, nella quale è vietata la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi tracciati stradali, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di restauro e ristrutturazione edilizia sono ammessi solo se autorizzati dall’Ente Parco. La zona 2 di interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione, nella quale è vietata la costruzione di nuovi edifici e la l’apertura di nuove strade che non siano a servizio delle attività agricole e sotto sottoposti all’autorizzazione dell’Ente Parco gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di restauro e ristrutturazione edilizia. La zona 3 di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione, nella quale gli interventi edilizi ammessi sono quelli stabili dai vigenti piani urbanistici comunali, previ autorizzazione dell’Ente parco per gli interventi urbanistico-edilizi di maggiore di più rilevante incidenza".
"A irrobustire le norme di tutela paesaggistica nel parco delle Cinque Terre è invece intervenuto il Piano Paesaggistico della Regione Liguria che ha norme più severe negli ambiti di conservazione che sono la maggior parte del territorio del parco. Anche in questo caso, il Piano casa regionale non può apportare deroghe, né modifiche", conclude la nota.
IL COMMENTO
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