cronaca

Ma secondo i magistrati sarebbe "inapplicabile" a casi come quelli
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 Sì definitivo dell'Aula della Camera al disegno di legge che introduce nell'ordinamento italiano il reato di tortura. Il testo è stato approvato alla Camera con 198 voti a favore, 35 contrari e 104 astenuti.  A favore del testo hanno votato Pd e Ap. Contro Fi, Cor, Fdi e Lega. Ad astenersi sono stati M5S, Si, Mdp, Scelta civica e Civici e innovatori.

Un via libera che arriva dopo 16 anni dai fatti del G8 di Genova per i quali più volte l'Italia è stata sanzionata dagli organismi internazionali. I magistrati che se ne sono occupati hanno però osservato nelle scorse settimane come il testo sarebbe inapplicabile a casi analoghi. "Alcune delle più gravi condotte accertate nei processi di cui si tratta sono state realizzate con unica azione", hanno scritto i giudici, "mentre il testo in esame alla Camera prevede che per esserci tortura il fatto debba essere commesso "mediante più condotte". E ancora, vi è tortura anche se la persona non è privata della propria libertà, come avvenuto nella Diaz, mentre "la norma impone la necessità di tale circostanza".

COSA PREVEDE LA LEGGE

Vengono introdotti nel codice penale il reato di tortura (art. 613-bis) e di istigazione alla tortura (art. 613-ter). La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio costituisce una fattispecie aggravata del delitto di tortura. In particolare, l’articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Rispetto all’art. 1 della Convenzione Onu del 1984, che prevede una condotta a forma libera da parte dell’autore del reato, l’art. 613-bis prevede esplicitamente che la tortura si realizza mediante violenze o minacce gravi o crudeltà (ovvero con trattamento inumano e degradante), si legge nella relazione tecnica che accompagna il testo. Sono inoltre previste delle aggravanti: la prima interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell’autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la pena prevista è in tal caso la reclusione da 5 a 12 anni. Viene, tuttavia, precisato che la fattispecie aggravata non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il secondo gruppo di fattispecie aggravate consiste nell’avere causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà). Infine, la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell’attività di tortura (30 anni di reclusione); di morte come conseguenza voluta da parte dell’autore del reato (pena dell’ergastolo).

ISTIGAZIONE A COMMETTERE TORTURA - La legge introduce nel codice penale l’art. 613-ter, con cui si punisce il reato consistente nell’istigazione a commettere tortura da parte del pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In base all’art. 414 c.p. chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione: con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena da uno a cinque anni. Alla medesima pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Se l’istigazione o l’apologia riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

DISPOSIZIONI PROCESSUALI E PRESCRIZIONE - La legge, viene sottolineato nella relazione tecnica, introduce una disposizione procedurale che stabilisce l’inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l’autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale.

IMMIGRAZIONE - sono vietate le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta che sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura.

IMMUNITA' ED ESTRADIZIONE -  Escluso il riconoscimento di ogni "forma di immunità" per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. L’immunità diplomatica riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia nonchè il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l’Italia. Viene poi previsto l’obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura.