Attualità

1 minuto e 15 secondi di lettura
di Redazione

GENOVA - Il Tar della Liguria ha annullato l'ordinanza del sindaco di Portofino del giugno scorso con cui il Comune aveva disposto il divieto di transito per categorie di veicoli di particolare ingombro nel tratto portofinese della strada provinciale 227.

Lo hanno deciso i giudici amministrativi con una sentenza che ha accolto il ricorso della società Milano City Sightseeing, attiva nel settore dei servizi di trasporto di persone e titolare di autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di linea per la tratta Genova-Portofino e della strada provinciale 227 per l'anno 2023, nel periodo 1 aprile - 31 ottobre. La società di trasporti sosteneva che, "ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di linea da parte della Città Metropolitana (con veicolo di lunghezza eccedente quella di cui all'ordinanza impugnata), il Comune di Portofino non soltanto aveva espresso il proprio nulla osta (delibera della Giunta comunale), ma aveva altresì autorizzato l'impresa ricorrente ad operare in deroga all'ordinanza, che fissava limiti stringenti di lunghezza (m. 6) e larghezza (m. 2,30) dei veicoli".

Nella sentenza il Tar sottolinea che "sebbene il potere di adottare i provvedimenti nei tratti di strade provinciali ricadenti nei centri abitati spetti effettivamente ai Comuni, ciò deve avvenire sentito il parere dell'ente proprietario della strada": ciò che nella specie non è avvenuto, la qual cosa determina un difetto di istruttoria. Né potrebbe ritenersi che si potesse prescindere dal parere della Città Metropolitana. Va annullato il provvedimento impugnato. I giudici amministrativi hanno inoltre condannato il Comune di Portofino al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 2.000 euro.