GENOVA - Sono stati individuati, con delibera di giunta e su proposta del vicepresidente con delega all'Agricoltura e alla Caccia Alessandro Piana, i criteri di ripartizione dei proventi delle tassi regionali da assegnarsi agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini, secondo la normativa vigente (legge regionale 29/1994, articolo 42, comma 2). "Abbiamo seguito i vincoli specifici di destinazione – spiega l’assessore Alessandro Piana – delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio e di quelle per gli appostamenti fissi e le aziende faunistico-venatorie. I criteri specifici individuano infatti le modalità di assegnazione delle risorse vincolate relative alla quota non inferiore al 25% della somma assegnata per l’espletamento delle loro funzioni".
Ai singoli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini verrà destinata pertanto una quota non inferiore al 35% in rapporto al numero dei cacciatori residenti, non meno del 40% in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale venabile e il restante su necessità particolari come spese straordinarie connesse alla gestione dell’eradicazione della peste suina africana. "Per quanto riguarda invece i criteri specifici di assegnazione della quota del 10% destinata per legge alla gestione delle zone di divieto di caccia e delle oasi di protezione della fauna selvatica metà verranno assegnati in rapporto al numero dei cacciatori residenti e metà in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale venabile di ciascun ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino" ha aggiunto il vicepresidente ligure.
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