cronaca

La deroga ha valore di 12 mesi
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All'interno delle normative di Protezione Civile, seguite ai pesanti eventi meteo di fine ottobre, giunge un'opportunità per tutti i comuni liguri in tema di pulizia rivi. Il riferimento è contenuto all'articolo 11 del decalogo in tema di materiali litoidi o vegetali.

Sotto il testo integrale, ma la sostanza è quella che i comuni della Liguria - regione che rientra nel provvedimento - avranno la possibilità di asportare materiale degli alvei a condizioni più vantaggiose del passato. Le singole amminstrazioni comunali, infatti, possono avviare accordi con realtà pubbliche o private con il solo obbligo che chi asporta riordini la zona in questione, ma senza obblighi di pagamento alcuno. Questo rende le operazioni più facili con una vera difficoltà che resta sul tavolo, quella di trovare interlocutori interessati all'operazione. La deroga in questione ha validità di 12 mesi. Ecco il dettaglio. 

1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione dalle competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui all’articolo 12, rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali può essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 2. Per i materiali litoidi asportati Il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. 
3. I Commissari delegati o i soggetti attuatori dagli stessi nominati, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d’intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.